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Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d’impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

di Redazione

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELL’AQUILA
DECRETO 5 maggio 2009
Individuazione  delle  fondazioni, associazioni, comitati ed enti,
per  il  cui  tramite  possono  essere effettuate erogazioni liberali
deducibili  dal reddito d’impresa, a favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009. (09A05662)

                       IL PREFETTO DELL’AQUILA

  Premesso  che  il  territorio  della provincia dell’Aquila e’ stato
interessato da un grave evento sismico in data 6 aprile 2009;
  Visto l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:
   che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro
effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita’
pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e
di enti;
   che   non   si   considerano   destinati   ad  attivita’  estranee
all’esercizio   dell’impresa  i  beni  ceduti  ai  predetti  soggetti
gratuitamente e per le medesime finalita’;
   che entrambe le forme di liberalita’ non sono soggette all’imposta
sulle donazioni;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  4  del  medesimo articolo, che
demanda ad un decreto del Prefetto l’individuazione delle fondazioni,
delle  associazioni,  dei  comitati  e  degli  enti destinatari delle
predette liberalita’;

                              Decreta:

  Le  fondazioni,  le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’
art.  27  della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono
effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite
dal   sisma   del  6  aprile  2009  nel  territorio  della  provincia
dell’Aquila, sono cosi’ individuati:
   a)  organizzazioni  non  lucrative  e  di  utilita’ sociale di cui
all’art.  10  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come
modificato  dall’art.  5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
422,  nonche’  integrato  dall’art. 30, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti
con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico
o  della  scrittura  privata autenticata o registrata, tra le proprie
finalita’  prevedono  interventi  umanitari  in favore di popolazioni
colpite da calamita’ pubbliche o altri eventi straordinari;
   c)  amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali e locali, enti
pubblici non economici;
   d) associazioni sindacali e di categoria.

    L’Aquila, 5 maggio 2009

                                   Il Prefetto dell’Aquila: Gabrielli

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