Famiglia

Al via il bonus bebè

Da oggi è possibile presentare all’Inps la domanda per ricevere l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017

di Redazione

Un assegno mensile di 80 euro, che sale a 160 euro quando il reddito non supera i 7mila euro. A tanto ammonta il “bonus Bebè”, che da oggi può essere richiesto all’Inps per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. 

Con la circolare 93 dell’8 maggio 2015 l’Inps ha fornito tutte le istruzioni operative e tecniche. La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno.
Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.
L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo.

Secondo le stime della relazione tecnica al ddl Stabilità, dovrebbero essere 415mila nuclei nuovi benificiari annui che riceveranno l’aiuto economico per i nuovi nati. 

La richiesta va fatta entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Per ovviare al ritardo con cui è stata pubblicata la circolare, è stata inserita una disposizione transitoria per le nascite o adozioni avvenute tra il primo gennaio 2015 e il 27 aprile 2015. In questi casi, quindi, il termine di 3 mesi per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile.
Nella circolare è prevista anche una clausola di salvaguardia: l’Inps deve monitorare mensilmente l’andamento delle spese, comunicandole al Tesoro e al ministero del Lavoro. Così, se nei primi tre mesi il monitoraggio mostrasse un superamento delle spese rispetto alle previsioni (202 milioni di euro per l’anno 2015; 607 milioni di euro per l’anno 2016; 1.012 milioni di euro per l’anno 2017; 1.012 milioni di euro per l’anno 2018; 607 milioni di euro per l’anno 2019; 202 milioni di euro per l’anno 2020), scatterebbe il blocco delle domande fino a una nuova assegnazione di risorse o alla rideterminazione dell’assegno mensile o dei parametri Isee per accedervi.

La domanda per il riconoscimento della prestazione deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

– Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);

– Numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

– Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. 

In allegato il modulo Inps 

 

Foto Getty Images

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