Attivismo civico & Terzo settore

Terremoto, come richiedere il permesso per fare il volontario

In questi giorni sono molte le richieste, recapitate anche a Vita, per avere informazioni su come fare volontariato. Abbiamo chiesto al nostro esperto Giulio D’Imperio quali sono le procedure da seguire

di Giulio D’Imperio

La norma che disciplina la protezione civile è il Dpr 194 del 8 febbraio 2001 in cui è stato stabilito che un datore di lavoro è tenuto a far usufruire di permessi al proprio dipendente, volontario della protezione civile, se partecipa ad interventi di soccorso ed assistenza. I permessi potranno essere concessi per un periodo massimo continuativo di 30 giorni e fino ad un periodo annuo massimo di 90 giorni.

I giorni di permesso si raddoppiano (60 continuativi e 180 nell’anno) qualora venga dichiarato uno stato di emergenza nazionale e per tutta la durata dello stesso, previa autorizzazione dell’Agenzia di Protezione Civile, e per i casi di effettiva necessità che vengono individuati singolarmente.

Il lavoratore che va a svolgere l’attività di volontariato per la protezione civile ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, ottenere il normale trattamento economico e previdenziale, ad avere la copertura assicurativa.

Il datore di lavoro ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad ottenere il rimborso della retribuzione che elargisce al proprio dipendente per il periodo in cui sarà impegnato nello svolgimento della propria attività di volontario presso la Protezione Civile, così come chiarito anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

La domanda di rimborso dovrà essere effettuata presentando apposita domanda all’autorità di protezione civile territorialmente competente, entro due anni successivi a quello in cui è terminato l’intervento a cui ha partecipato il proprio dipendente.

Nella domanda che dovrà essere presentata occorrerà indicare in modo analitico: la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante al lavoratore, le giornate in cui si è assentato dal posto di lavoro, l’evento a cui il rimborso si riferisce e le modalità di accreditamento dello stesso.

Sarà la stessa protezione civile a pagare i rimborsi ai datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti che compongono la protezione civile.

Nessun rimborso invece spetta ai datori di lavoro riguardo gli importi contributivi versati a favore dei propri dipendenti per il periodo in cui svolgono attività di volontariato per la protezione civile, così come ha chiarito l’Inps prima con la circolare n.314 del 29 novembre 1994 e successivamente con la circolare n.107 del 13 maggio 1999.

Tutte le informazioni e i moduli sono scaricabili in allegato


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