Welfare & Lavoro

Sla, semaforo verde alla firma oculare

Un decreto del tribunale di Venezia ha dato il via libera all’utilizzo dell’eye tracking senza dunque il ricorso all’interprete per i malati in quanto «in grado di comunicare, sebbene tramite un sintetizzatore che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte e video». Come spiega in questo articolo il presidente del consiglio notarile di Milano

di Arrigo Roveda

Non sempre è necessario aspettare, magari per anni, un provvedimento del legislatore per cercare di risolvere i problemi che la moderna quotidianità pone alle persone. Le leggi, anche le più chiare, hanno bisogno di un’interpretazione e l’interpretazione deve essere fatta tenendo presente l’evoluzione della tecnologia e delle scienze in generale.

Deve leggersi quindi con soddisfazione un recente provvedimento del Tribunale di Venezia (in allegato) che ha dato una lettura innovativa della legge notarile confermando l’orientamento del notariato milanese secondo il quale non è necessaria la nomina giudiziale di un interprete per consentire a coloro che si esprimono tramite puntatore oculare e sintetizzatore vocale (ad esempio le persone affette da SLA) di partecipare ad atti pubblici notarili.

La legge notarile prevede infatti l’intervento di un interprete per decodificare il linguaggio a segni e gesti necessario per comunicare per chi non può parlare. Per coloro che hanno patologie che impediscono sia la parola che l’espressione a segni e gesti, ma che comunicano con un puntatore oculare, l’interprete nulla aggiunge alla comprensione delle spiegazioni che il notaio fa degli effetti giuridici dell’atto e nulla aggiunge alla comprensione delle volontà che la parte manifesta.

Restano invece da abbattere le barriere burocratiche che impediscono alle persone affette da questo tipo di disabilità un dialogo con le pubbliche amministrazione. E’ ancora troppo poco diffuso infatti, nei rapporti tra cittadino e P.A, l’uso della firma digitale ciò che è causa di discriminazione per chi non può apporre sottoscrizioni autografe.

Semaforo verde, sia dai notai che dai giudici, per consentire alla tecnologia di abbattere le barriere burocratiche alle persone affette da SLA o da patologie parimenti limitanti e doppio binario per stipulare atti notarili.

Nell’atto pubblico tradizionale (e quindi cartaceo) superata la necessità di ricorrere all’interprete permane l’obbligatoria presenza di due testimoni che, in qualche modo, suppliscono alla mancanza di sottoscrizione. Nell’atto pubblico informatico invece la sottoscrizione viene apposta tramite un dispositivo di firma digitale e l’apposizione di un PIN che può essere composto sia con una tastiera tradizionale che con un puntatore oculare. In questo caso l’atto informatico si perfeziona in modo assolutamente identico rendendo superflua la presenza dei testimoni.

Restano invece da abbattere le barriere burocratiche che impediscono alle persone affette da questo tipo di disabilità un dialogo con le pubbliche amministrazione. E’ ancora troppo poco diffuso infatti, nei rapporti tra cittadino e P.A, l’uso della firma digitale ciò che è causa di discriminazione per chi non può apporre sottoscrizioni autografe. E non è stato sufficientemente promosso e diffuso l’utilizzo delle tecnologie inclusive quali appunto puntatori oculari e dispositivi di firma digitale che costituisce invece un preciso obbligo posto a carico del nostro Stato dalla convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità.


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