Politica & Istituzioni

Dopo di noi, ecco la prima Relazione al Parlamento

L'analisi di tutte le programmazioni regionali in 280 pagine. Il 55% delle risorse va a percorsi che sostengono l'abitare autonomo (lettere a e b), il 30% delle risorse alle soluzioni alloggiative innovative (lettera d). Le minori entrate legate alle agevolazioni fiscali? Resteranno nel Fondo per il Dopo di Noi

di Sara De Carli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione della legge 112/2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", il cosiddetto "Dopo di noi". La legge, in vigore dal giugno 2016, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare. La relazione, secondo il testo della legge stessa, va inviata al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno.

La programmazione degli interventi la materia è di competenza esclusiva delle Regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato: la Relazione sul primo anno di attività, pertanto, non può che limitarsi a descrivere lo stato di avanzamento di questa prima fase in cui le Regioni definiscono gli indirizzi di programmazione, specifica in Ministero, mentre la mappatura dell'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge – di competenza dei Comuni – saranno oggetto della seconda relazione.

La destinazione delle risorse

Nel corso del 2017 – cioè per il complesso delle risorse iscritte nel Bilancio dello Stato nel biennio 2016-17 – le tipologie di intervento su cui maggiormente si è concentrata la programmazione delle 19 Regioni sono quelle degli interventi di natura infrastrutturale – di realizzazione e/o di messa a disposizione degli alloggi dalle caratteristiche previste dalla norma – e di finanziamento dei percorsi programmati di ingresso negli alloggi, nonché di supporto alla domiciliarità una volta entrati negli stessi. Per gli interventi infrastrutturali si tratta di quasi il 30% del totale delle risorse del biennio, quota relativamente maggioritaria, seppur marginalmente, mentre per i percorsi di ingresso e di supporto all’abitare si tratta complessivamente di oltre metà delle risorse complessive (per la precisione, circa il 55%), più o meno equamente ripartite tra le due finalità. Sensibilmente inferiore l’ammontare dedicato allo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e per i programmi di accrescimento della consapevolezza (12%), mentre marginale il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture diverse dagli alloggi sopra individuati (4%), d’altra parte limitati dalla disciplina attuativa solo a situazioni emergenziali.

Fra l’annualità 2016 e quella relativa al 2017, si riducono sensibilmente gli interventi infrastrutturali (meno 9 punti percentuali nella distribuzione delle risorse) e cresce in particolare il supporto alla domiciliarità (più sette punti), coerentemente con uno sviluppo temporale della programmazione che tende a concentrare soprattutto sulla prima annualità la realizzazione delle soluzioni alloggiative, rafforzando invece già dal secondo anno gli interventi che ne permettano la gestione.

La differenza più rilevante riguarda gli interventi di realizzazione degli alloggi: la quota a tal fine destinata è relativamente (e significativamente) maggioritaria nel solo Nord (37% a fronte del 23% sia nel Centro che nel Mezzogiorno) e, peraltro, in tale ripartizione territoriale non c’è alcuna differenza tra la programmazione del 2016 e quella del 2017, mentre nel Centro e nel Mezzogiorno la quota si riduce a meno della metà tra la prima annualità e la successiva (dal 28% a poco più del 10%). A livello regionale, la quota per la realizzazione degli alloggi è maggioritaria in senso assoluto nella sola Emilia Romagna (57% delle risorse complessive del biennio, la totalità del programmato nel 2017), seguita dalla Liguria (49% del totale delle risorse, tutte concentrate – al contrario dell’Emilia-Romagna – nella prima annualità). Dall’altro lato dell’ordinamento, l’unica Regione che non ha programmato la realizzazione di alloggi a valere sulle risorse del Fondo è la Valle d’Aosta, mentre le altre Regioni che hanno programmato meno risorse per questa tipologia presentano una quota almeno intorno al 15% (Campania, Lazio, Umbria e Veneto). «Solo il tempo e il monitoraggio degli interventi, inclusi quelli a valere su eventuali risorse regionali aggiuntive, potranno comunque permetterci un’analisi compiuta delle ragioni di tanta variabilità territoriale», afferma la Relazione.

Nel Centro sono i percorsi di accompagnamento fuori dal nucleo o dagli istituti che ricevono attenzione maggiore, con una quota che sale oltre il 40% del complesso del biennio (a fronte di meno del 30% nel Mezzogiorno e di meno del 20% nel Nord) e che arriva a quasi la metà totale nella seconda annualità (una crescita di quasi 10 punti, assente nelle altre ripartizioni territoriali). Nel Lazio questa quota raggiunge il 60%, ben 20 punti percentuali più della seconda regione, la Sardegna; all’altro estremo, con quote intorno al 10%, Emilia Romagna, Marche e Molise. Nel Mezzogiorno, infine, è l’area del supporto alla domiciliarità che ha costituito la destinazione relativamente prevalente dei finanziamenti programmati (un terzo, a fronte comunque di più di un quarto nel Nord, mentre nel Centro la quota scende a meno di un quinto), soprattutto nella seconda annualità (più 15 punti percentuali rispetto alla prima). La Regione in cui questi interventi sono prevalenti, anche in senso assoluto, è il Molise (60%); intorno alla metà del totale, la destinazione per questo fine delle risorse delle Marche, ed intorno al 40% quella di Lombardia, Sardegna, Sicilia e Val d’Aosta. Nel solo Lazio il supporto alla domiciliarità costituisce meno del 15% dei finanziamenti (per l’esattezza solo il 4%).

Relativamente più contenute le differenze territoriali nelle ultime due azioni previste dalla legge (lettere d e e), quelle degli interventi sullo sviluppo delle competenze e di permanenze temporanee fuori dall’abitazione familiare. Infatti, le medie delle ripartizioni territoriali non si distinguono dalla media nazionale. In particolare, quanto ai programmi di accrescimento della consapevolezza e allo sviluppo delle competenze, si rileva l’assenza di risorse programmate in Abruzzo e Sardegna. Più di un terzo delle Regioni ha deciso di non finanziare i soggiorni temporanei fuori casa per situazioni di emergenza: Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana. In Piemonte e in Sicilia essi sono programmati per circa un decimo del totale delle risorse.

Minori entrate? I dati solo nel 2018

La legge n.112 del 2016 nell’intento di agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave, introduce forme di agevolazioni fiscali agli articoli 5 e 6.

Le minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, sono state valutate complessivamente, in sede di elaborazione della legge, in 51,958 milioni di euro per l’anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nella Relazioni non ci sono dati sulle effettive minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione: quelle relative all’articolo 5 sono detrazioni d’imposta introdotte a partire dall’anno 2016, fruibili in sede di dichiarazione dei redditi e quindi potranno esser essere disponibili soltanto a decorrere dal mese di febbraio 2018, nell’ambito delle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Per quanto attiene, invece, alle minori entrate derivanti dall’articolo 6, sono in corso interlocuzioni tra il Dipartimento delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, per individuare le modalità del monitoraggio e della relativa rilevazione, che comunque non sarà disponibile prima del 2018.

Il Ministero nella Relazione tuttavia già dichiara che «sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dello stesso articolo 9, le risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate in argomento – valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze -, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare».

Foto Unsplash


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