Politica & Istituzioni

Nuovo PEI: tenere aperto il dialogo, per correggere il tiro

Il decreto 182/2020 sui nuovi Piani Educativi Personalizzati sta suscitando molto dibattito. Lo stesso decreto (art 21) prevede la possibilità di modifiche e aggiustamenti entro il prossimo settembre. Qui le proposte di modifica inviateci da Salvatore Nocera, affinché con il nuovo ministro non si debba ricominciare daccapo a ridiscutere dei sommi principi ma si possa pervenire prestissimo a soluzioni operative

di Salvatore Nocera

Quale socio di associazioni aderenti alla Fish desidero continuare, a titolo personale, a mantenere il dialogo con quanti stanno giustamente animando il dibattito quotidiano sui nuovi modelli di PEI in forma elettronica. Per questo motivo partecipo ed ho partecipato a numerosi webinar con le diverse realtà culturali, politiche, sindacali ed associative. In tutte ho manifestato le mie impressioni favorevoli alle importanti novità introdotte nella normativa, come il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all’autodeterminazione degli studenti con disabilità, come l’accomodamento ragionevole per la realizzazione dei loro diritti, come l’affermazione che i nuovi PEI si formuleranno «sulla base dell’ICCF», come la novità assoluta della generalizzazione del formato elettronico per la loro scrittura e consultazione selettiva.

Ho pure però evidenziato in più di un documento sia durante la discussione delle bozze dei nuovi PEI che dopo la loro pubblicazione ufficiale, il mio dissenso o le mie perplessità e richieste di modifica: sulla natura e composizione del GGLO, l’incompletezza della normativa sui “PEI differenziati”, la terminologia usata a proposito dell’esonero e della riduzione di orario, la insufficiente chiarezza e forse qualche contraddizione a proposito del collegamento tra linee guida e taluni modelli o circa le tabelle “C e C1”.

Vorrei qui esplicitare ulteriormente queste mie posizioni per fugare l’impressione che io non voglia ulteriormente partecipare al dialogo o, peggio, lasciare intendere che sono totalmente consenziente coi testi normativi pubblicati. Ciò anche perché, nell’eventualità del cambio di Ministro dell’Istruzione col quale fin da subito sarà necessario da parte delle associazioni riaprire un dialogo schietto e fruttuoso come quello realizzato con la Ministra Azzolina, non si debba ricominciare daccapo a ridiscutere dei sommi principi ma si possa pervenire prestissimo a soluzioni operative rapide ed urgentemente richieste dal mondo della nostra scuola inclusiva.

Veniamo brevemente ai punti ritenuti critici da più parti e, in certo senso, pure da me.

1.La composizione del GLO-Gruppo di lavoro operativo

Di esso si dice nell’art 3 comma 1 del decreto n. 182/2020, che è composto dai docenti, mentre nel comma 2 che «partecipano i genitori». È pur vero che queste espressioni sono state copiate dal decreto legislativo n. 66/17, come integrato dal decreto legislativo n. 96/19. Però, nel decreto applicativo e nelle linee guida la diversità dei termini usati e dei due diversi commi ha dato l’impressione a molti, tra i quali anche me, che questa differenziazione fosse inutile e fuorviante e ad alcuni addirittura che si trattasse di una esclusione dei genitori dal GLO o comunque di un loro ruolo in seno ad esso decisamente subordinato ai docenti. Pertanto, onde evitare queste interpretazioni, che potrebbero anche essere fatte proprie da qualche organo giurisdizionale in caso di eventuali controversie, ci associamo a quanti chiedono che risulti chiaro ed in modo inequivocabile che i genitori sono membri a pieno titolo del GLO. Quanto al problema del voto in seno al GLO, anche qui da più parti si lamenta che, ove fosse previsto formalmente esso porrebbe sicuramente la famiglia in posizione subalterna alla scuola che ha ben più di due votanti in ogni GLO, presupponendosi, evidentemente, che vi sia una contrapposizione istituzionale tra scuola e famiglia: cosa a mio avviso non pensabile. Comunque è prevalsa l’opinione che basti appellarsi all’ “accomodamento ragionevole”, previsto dalla Convenzione ONU perché i problemi eventualmente insorti, possano risolversi. Mi permetto semplicemente di osservare che, qualora con la massima volontà di “accomodamento ragionevole”, non si raggiunga l’accordo unanime, l’alunno non possa rimanere privo di PEI; pertanto propongo che in questi casi limite sia previsto una “commissione di conciliazione”, composta dalla famiglia, da un rappresentante della scuola, presieduta da un Dirigente tecnico. Aveva la Fish già avanzato una proposta simile nella proposta di legge n. 2444, presentata nella precedente legislatura durante il dibattito per l’approvazione della legge n. 107/2015. In mancanza del voto e di questa ipotesi, ritengo che oggettivamente non ci sia altro che un interminabile contenzioso.

2. L’esonero

Il termine “esonero” dallo studio di talune discipline è stato da sempre praticato dalle scuole superiori per la formulazione dei PEI differenziati. Pensare che questo termine possa applicarsi anche alle scuole del primo ciclo è da me impensabile, poiché il Ministero sa bene da sempre che l’art 16 comma 1 della legge n. 104/92 stabilisce che il PEI possa prevedere «la riduzione o la sostituzione PARZIALE di talune discipline» e che il decreto legislativo n. 62/17 ribadisce la norma istituzionale di sistema che se un alunno non svolge l’esame di Stato su tutte le discipline, sia pur con prove “differenti” non può conseguire il diploma ma solo un attestato. Quindi questo timore di estensione interpretativa anche alla scuola del primo ciclo mi sembra inaccettabile. La norma dell’art 11 comma 13 contenuta nello stesso decreto, concernente il rilascio del diploma di scuola media agli alunni con DSA «esonerati» dall’insegnamento della lingua straniera è stata da me e da molti altri ritenuta illegittima ed inopportuna dall’AID (Associazione italiana dislessia). Pertanto ribadisco la proposta che il termine “esonero” contenuto genericamente nelle linee guida e, specificamente, a proposito dei PEI differenziati nelle scuole superiori, venga sostituito con la terminologia “sostituzione con altre attività”, proprio allo scopo di eliminare stucchevoli ed inutili discussioni astratte.

Anche il termine “riduzione di orario” che ha suscitato in alcuni il timore che si voglia legittimare l’uscita dalla classe di alunni con disabilità o comunque la loro riduzione di frequenza, dovrebbe essere eliminato e sostituito pure con “svolgimento di altre attività” in classe o fuori, previste dal PEI e per brevi e determinati periodi o solo su eccezionali motivi addotti dai genitori. Solo in tal modo si eviterà in modo assoluto qualunque interpretazione eccessiva o fantasiosa circa l’esclusione degli alunni dalle classi comuni e la ricostituzione delle classi “differenziali”.

3. "In situazione di reale inclusione"

Andrebbe pure precisato – cosa non ancora osservata ci pare da nessuno – che dove si parla in tutti i documenti di “lavoratori”, sarebbe opportuno scrivere “con la presenza di alunni con e senza disabilità” o “da realizzare in situazione di reale inclusione”, come scritto in tutta la normativa emergenziale sulla didattica in presenza degli alunni con disabilità, mentre i compagni svolgono didattica a distanza. Questo chiarimento sicuramente dovrebbe definitivamente evitare la prassi, ancora presente e denunciata da tempo da Canevaro, Ianes ed altri, di crescenti uscite dalla classe di alunni con disabilità, specie intellettive e del neuro sviluppo a mano a mano che si sale nei gradi di scuola.

4. PEI differenziati

Quanto ai PEI differenziati, occorre far presente che a causa dell’abrogazione dell’ordinanza n. 90/01 non sono state riprese due norme fondamentali ivi contenute, cioè quella che prevedeva che, in caso di passaggio dal PEI differenziato a quello semplificato, non occorrevano le prove integrative se al passaggio erano d’accordo i docenti della classe. Questo vuoto potrebbe privare gli alunni con disabilità di un diritto esplicitato: occorre quindi reintrodurlo ufficialmente. Non è stata neppure ripresa una norma di chiarezza normativa secondo la quale, in calce alle pagelle degli alunni con PEI differenziato dovesse scriversi la frase secondo la quale le valutazioni spesso ottime erano riferite al diritto allo studio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 e non ai programmi ministeriali. Ciò sempre per chiarezza amministrativa onde evitare eventuale contenzioso.

5. Tabelle C e C1

Quanto ancora alle tabelle “C e C1”, mentre sono sufficientemente esplicitati gli ambiti nei quali va precisato il livello del “debito di funzionamento”, non risulta chiaro quali siano le “barriere” presenti nel “contesto” che incidono sulla situazione di gravità nella quale si trova l’alunno. Ad esempio una scuola con classe numerosa, con docente per il sostegno non specializzato, con docenti curricolari privi di formazione sulle didattiche inclusive, priva di ausilii tecnologici, con poche ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione rispetto ai bisogni dell’alunno, con collaboratori scolastici non formati per l’assistenza igienica agli stessi o che si rifiutino di prestarla, ecc… Anche questi aspetti vanno precisati, pena perenne contenzioso.

6. Tempi

Sarebbe opportuno precisare nel decreto n. 182/2020 che i nuovi modelli di PEI «sono adottati per il corrente anno scolastico 2020-21 relativamente ai PEI provvisori ed ai casi di nuove certificazioni di disabilità pervenute per la prima volta dopo la scadenza dei termini di iscrizione». È vero che la Nota prot. n. 40 del 13 Gennaio 2021 precisa ciò; però di solito si guardano i testi normativi principali, trascurando le circolari di trasmissione e di conseguenza ciò può facilmente determinare interpretazioni ad esempio circa l’immediata applicazione dei nuovi modelli di PEI già dai PEI che debbono essere approvati obbligatoriamente entro ottobre 2021, che invece, con una serena interpretazione, sono esclusi dall’applicazione di queste nuove norme.

7. Esperto nel GLO

Altro punto delle Linee guida allegate al decreto n. 182/2020 che merita una rivisitazione è laddove si consente che alle riunioni del GLO possa partecipare, autorizzato dal Dirigente scolastico un esperto segnalato dalla famiglia, purché non sia da essa retribuito. Ora, è singolare che l’Amministrazione voglia entrare nella privacy delle famiglie, le quali sono libere di far partecipare esperti etribuiti o meno, che seguono i propri figli con disabilità. Quale pregiudizio può arrecare la presenza di un esperto della famiglia, eventualmente retribuito, essendo egli partecipante “non a pieno titolo”? In vero da sempre molte associazioni fanno partecipare ai GLO degli esperti loro dipendenti come prestazione di favore o prevista all’atto dell’iscrizione. Allora bisognerebbe vietare anche questo, ma nessuno ha mai preteso ciò. Dunque sarebbe più semplice eliminare questa previsione dal testo normativo con soddisfazione delle famiglie e degli stessi dirigenti coordinatori dei GLO.

8. Responsabili per danno erariale

Dulcis in fundo o, se si preferisce, in cauda venenum… dato che si tratta dell’ultima pagina e dell’ultimo periodo delle Linee guida, che dire della minacciosa disposizione con la quale si fa presente che tutti i membri del GLO sono responsabili per eventuali danni erariali qualora facciano approvare nel pei un numero di ore di risorse umane superiori al necessario? Questa disposizione, forse prevedibile ai tempi di Quintino Sella, sembra eccessiva oggi che si parla di collaborazione tra scuola e famiglia, principio espressamente sancito in tanti atti normativi della e sulla scuola. Quanti Dirigenti scolastici e docenti avranno preoccupazione a sottoscrivere dei PEI in cui, sia pur sulla base di diagnosi funzionali o in futuro di profili dinamici funzionali certificanti situazioni di estrema gravità col timore di assumersi delle responsabilità contabili? Se volessimo essere fiscali, allora, bisognerebbe inserire nelle Linee guida un’analoga espressione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017 ove è stabilito che il Dirigente scolastico, qualora l’Ufficio scolastico regionale riduca il numero di ore di sostegno assegnate nel PEI, debba replicare allo stesso inviandone copia alla Sezione regionale della Corte dei Conti, che, in caso di causa promossa dalla famiglia, a causa del taglio operato, e di perdita della stessa da parte dell’Amministrazione, egli non si sente “responsabile degli eventuali danni erariali” avendo prospettato all’organo superiore il rischio che l’Amministrazione corre col taglio del numero di ore. Se questa clausola è sembrata eccessiva, tanto è vero che essa non compare nelle Linee guida, per pari opportunità è necessario che scompaia quella relativa ai membri del GLO. Ciò proprio ai fini del dialogo che da sempre caratterizza i sereni rapporti tra scuola e famiglie.

Ci sarebbero altre piccole osservazioni da fare, ma lasciamo che la sperimentazione e la formazione obbligatoria in servizio, che dovrà essere operata entro quest’anno e per la quale la legge di bilancio attuale ha stanziato notevoli fondi, li evidenzino entro la fine delle lezioni, in modo che per settembre si possa avere un testo possibilmente esente da dubbi interpretativi con la sua pubblicazione prevista dall’art 21 dello stesso decreto n. 182/2020.

Per questi motivi si ribadisce la richiesta che questi ed altri aspetti, fondati su dati concreti, sollevati già dalla Fish e da altri, vengano tenuti presenti dal nuovo Ministro dell’Istruzione per le modifiche che l’art 21 del decreto n. 182/2020 prevede vengano apportate alla nuova normativa già entro fine dell’anno scolastico 20/21, e quindi anche prima di settembre, possibilmente prima della stesura dei PEI “provvisori” che dovranno essere formulati entro giugno 2021 e che dovranno basarsi sulla nuova normativa in quanto applicabile.

A tal proposito, dal momento che il Presidente Draghi incaricato sta proponendo che le scuole concludano le lezioni a fine giugno, date le interruzioni dovute alla pandemia, mi permetto di sottoporre alla Fish e alla Fand analogamente la richiesta che la CRUI, Conferenza dei Rettori delle università italiane avevano avanzate pochi giorni fa al Ministro dell’Università Manfredi di spostare a fine agosto il termine dei corsi di specializzazione per il sostegno proprio a causa dei ritardi ed interruzioni dovute al coronavirus e che la improvvisa crisi di Governo ha impedito che fosse accolta. Come pure, visto che Draghi vuole garantire la corretta apertura del prossimo anno scolastico e di quelli successivi con la presenza a settembre di tutti i docenti, compresi quelli per il sostegno (purtroppo quasi sempre presenti e quasi mai gli stessi) rinnovo la richiesta già avanzata dalla Fish di un’anticipazione della tempistica di tutte gli adempimenti amministrativi concernenti l’anno scolastico a partire dalla data delle iscrizioni scolastiche che dovrebbero essere anticipate a novembre con l’anticipazione a cascata di tutti i conseguenti adempimenti. Ma su questo si tornerà data la sua importanza per la qualità dell’inclusione scolastica.

PH Lucas George Wendt on Unsplash


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