Welfare & Lavoro

Lamorgese: «Preservare il gruppo di minori non accompagnati»

Sono 1.764 ad oggi i minori stranieri non accompagnati ucraini, di cui 1.332 accolti in famiglia, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. La ministra Lamorgese risponde al Question time: «L'affidamento del minore alla stessa persona adulta con la quale è arrivato in Italia, in ragione della pregressa relazione affettiva, di norma viene preferito alla comunità. Nelle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile si tenda a preservare il gruppo di minori»

di Sara De Carli

Sono 1.764 ad oggi, 13 aprile 2022, i minori stranieri non accompagnati ucraini. Sono accolti soprattutto presso famiglie (1.332), a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. A dare queste cifre è stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, durante l’odierno Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione a prima firma di Stefano Ceccanti.

Gli ucraini giunti sul territorio italiano, a prescindere dall’età, risultano ad oggi 91.846, di cui 7.664 presenti in centri di accoglienza straordinaria (CAS), 465 nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e 83.817 accolti all'interno di una rete familiare, ovvero nel circuito solidaristico. Ieri in audizione il delegato dell’Anci all’immigrazione e sindaco di Prato, Matteo Biffoni ha chiesto «l’attivazione e il finanziamento di ulteriori 3 mila posti di cui 2 mila per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria. Ad oggi i posti SAI per queste persone non risultano sufficienti».

«Verrà sostenuto lo sforzo dei comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, assicurando la copertura degli oneri finanziari connessi alla relativa sistemazione alloggiativa e assistenziale», ha assicurato la ministra. In riferimento allo specifico Piano minori non accompagnati, la ministra ha sottolineato che «il Piano riserva particolare attenzione all'attività di monitoraggio delle presenze dei minori nel territorio italiano, al conseguente inserimento dei nominativi dei medesimi nel sistema informativo minori del Ministero del Lavoro e alla ricognizione delle strutture destinate ad ospitarle. Il Piano, inoltre, avrà un addendum che specificherà le modalità di interrelazione del commissario anche con gli organismi internazionali UNHCR, UNICEF e Save the Children, che hanno competenze in materia di rifugiati e minori».

L’interrogazione evidenziava la situazione particolarmente delicata dei minori non accompagnati che in base alla legge italiana devono essere segnalati alla polizia e al tribunale dei minori affinché sia loro assegnato un tutore legale. «Molti di questi minori giungono in Italia senza nessuna figura parentale di riferimento, mentre altri sarebbero giunti nel nostro Paese senza un genitore o un adulto legalmente responsabile, ma al seguito di nonni e zii, e dunque in compagnia di adulti le cui relazioni affettive andrebbero comunque tutelate pur in assenza di una responsabilità legale nei confronti di questi minori», afferma l’interrogazione, chiedendo «quali specifiche iniziative di competenza intenda adottare per tutelare tutti i minori non accompagnati arrivati in Italia, sia in assenza di figure parentali di riferimento sia nelle ipotesi in cui tali figure, fondamentali sul piano affettivo, non abbiano alcuna responsabilità legale nei confronti di questi minori».

In relazione alla circostanza che un numero consistente di minori ucraini giunga in Italia al seguito di una persona che non ha con loro un rapporto genitoriale e che non può qualificarsi né come figura tutoriale, né come soggetto legalmente responsabile in base al nostro ordinamento, «posso assicurare che vi è grande attenzione da parte di tutti gli attori istituzionali, per far sì che vengano adottate soluzioni rispettose della sensibilità del minore e più favorevoli alla migliore integrazione. L'affidamento del minore alla stessa persona adulta con la quale è arrivato in Italia, in ragione della pregressa relazione affettiva, ovvero l'affido, di norma vengono preferiti alla collocazione presso una comunità. È importante precisare come nelle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile si tenda a preservare l'eventuale sistemazione in cui il minore risulti far parte di un gruppo di altri minori, ai quali sia parimenti legato affettivamente».

Nei giorni scorsi, ad esempio, il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha respinto la richiesta di ratifica delle misure di nomina di un tutore e di accoglienza in comunità per sette minori arrivati in Italia insieme alla direttrice di un orfanotrofio di tipo familiare, qualificatasi come madre affidataria dei minori. La donna era arrivata in Italia appoggiandosi a un’amica italiana (lei stessa in passato era stata accolta in zona con i soggiorni temporanei solidaristici di Chernobyl), che ha messo a disposizione un appartamento per accoglierla insieme ai sette bambini e alle sue due figlie.

La Procura aveva inizialmente qualificato i minori come non accompagnati, asserendo la mancanza o poca chiarezza della documentazione dell’accompagnatrice, ha disposto il collocamento in una comunità (i minori sono stati suddivisi in quattro diverse case, in base all’età, pur passando molto tempo insieme alla donna) e ha chiesto la nomina di un tutore per ciascuno dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni, con decreto interlocutorio del 6 aprile, ha sottolineato in via preliminare che il collocamento dei minori presso familiari anziché in comunità è da preferire e che la nozione di familiare è più ampia di quella di parente: l’accertamento in fatto del rapporto affettivo può essere desunto tramite osservazione della relazione tra il minore e l’accompagnatore, ad esempio. «Questi accertamenti in fatto dei legami familiari sono stati eseguiti costantemente in occasione della crisi siriana, quando migliaia di profughi ucraini sono stati identificati al valico del Brennero senza documenti univoci che potessero attestare il rapporto di parentela. In quei casi i minori sono stati – se sussistevano indizi univoci – affidati ai loro accompagnatori anche se privi di alloggio in Italia. Questi stessi principi vanno applicati nell’attuale crisi umanitaria ucraina». Una seconda sottolineatura riguarda il fatto che «alla necessità di nominare un tutore per i minori che giungono in Italia senza genitore ma accompagnati o accolti da un familiare, non segue automaticamente la necessità di predisporre misure di accoglienza» dal momento che «se esistono familiari che sono in grado di provvedere i servizi non devono esautorare i parenti incaricati dagli stessi genitori» e aggiunge che «la prassi giudiziaria ha definito questi minori MISA ovvero minori stranieri accompagnati di fatto, anche se a livello giuridico sono da considerarsi non accompagnati in quanto la responsabilità genitoriale non è delegabile con pattuizione privata, nemmeno con procura notarile».

Nel caso specifico, quindi, fatte le valutazioni del caso, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che «l’inserimento dei minori in una struttura sociopedagogica non costituiva misura di tutela dei minori» e che i minori «avrebbero dovuto rimanere affidati alla loro madre affidataria», rigetta l’istanza di nomina di tutore per i sette minori ucraini e contestualmente dispone l’affidamento dei minori al servizio sociale, incaricato di sostenere la famiglia riguardo l’inserimento in Italia, ad esempio per la scuola o per difficoltà specifiche che potrebbero insorgere.

Foto Anna Spena


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