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Nuovo Pei: le tabelle per quantificare il sostegno vanno sospese

I GLO entro il 30 giugno sono chiamati a formulare la proposta delle ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica, con le tabelle dell'allegato C1 del "risorto" decreto interministeriale 182/2020, in realtà inutilizzabili. «In questi pochi mesi che rimangono prima dell’inizio del nuovo anno scolastico tutti lavorino per meglio strutturare il sistema affinché con i nuovi modelli di Pei si diano tutti gli strumenti per lavorare ad ogni livello secondo la nuova ottica inclusiva e non segregante seppur di tutela, dell’alunno con disabilità»

di Redazione

È di fine aprile la notizia che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva (la n. 3196) ha fatto rivivere il Decreto Interministeriale n. 182/2020 e con esso il nuovo modello di Pei scolastico che era stato elaborato in attuazione del Dlgs. n. 66/2017 ma mai di fatto utilizzato perché bloccato dal Tar del Lazio il 14 settembre 2021, proprio all’inizio del nuovo anno scolastico.

Che succede ora? Cosa cambia per le scuole in questa fine d’anno? E come le scuole e le famiglie possono organizzarsi per tempo affinché durante il prossimo anno scolastico sia pienamente attuato il disegno del Dlgs n. 66/2017, di modo che l’utilizzo dei nuovi modelli di PEI sia un’occasione per disegnare percorsi più inclusivi e non generi al contrario applicazioni problematiche? La Fish ha redatto una guida ragionata alla sentenza del Consiglio di Stato e a ciò che operativamente ne consegue.

La scadenza di fine giugno

La sentenza del Consiglio di Stato fa rivivere integralmente il DI n. 182/202, che prevede che il Pei sia «redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre» e che già nella sua redazione “in via provvisoria” – quindi entro giugno – sia formulata la proposta del numero delle ore di sostegno didattico e di assistenza per l’autonomia. Ore che poi il Dirigente scolastico dovrà chiedere rispettivamente all’Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti Locali. Le indicazioni per quantificare questa proposta di ore di sostegno, prevedono che «tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento», sia il GLO a proporre «il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta».

A questo punto entrano in scena le famose “tabelle”: il GLO in queste settimane – entro giugno – deve formulare una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza «nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1». L’allegato C1, annota la Fish, per ogni singola situazione «stabilisce il range di ore entro cui si può muovere il GLO nell’identificazione della proposta rispetto al mai definito “debito di funzionamento” di ciascun alunno. Un debito di funzionamento ricollegabile non a valutazioni didattiche, ma semplicemente al c.d. “profilo di funzionamento”, non ancora definito ed in vigore nel nostro ordinamento». Le Linee Guida per la compilazione del PEI (allegate al decreto e parte integrante di esso) dicono inoltre che «la possibilità di valicare i margini (o “range”) – la cui definizione deriva da un attento lavoro condotto secondo la prospettiva ICF – è consentita solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare».

In questo periodo pertanto i vari Glo sarebbero chiamati ad utilizzare le tabelle previste per l’individuazione dei range di ore di sostegno entro cui determinare la proposta, quanto meno per i “nuovi casi” (ossia quelli che vedono per la prima volta l’utilizzo del Pei per l’alunno per l’a.s. 2022/2023 e per i quali occorre compilare la Sezione 12). Ma anche per i casi “non nuovi” la compilazione della Sezione 11 richiederebbe le verifiche su precedenti Sezioni del nuovo Pei, che non è stato possibile adottare nel corso dell’anno.

Il nuovo conteggio delle ore di sostegno è applicabile?

Tutta la struttura di quantificazione delle ore di sostegno poggia su un “debito di funzionamento” che deriverebbe da una preesistente valutazione – quella del “profilo di funzionamento” dell’alunno con disabilità – che doveva essere oggetto di apposite Linee Guida che definissero i criteri, contenuti e modalità di redazione. Tali Linee Guida sul profilo di funzionamento non sono state emanate e quindi per nessun alunno con disabilità, sul finire di questo anno scolastico (ma forse anche del prossimo), si può partire dal profilo di funzionamento per definire il “debito di funzionamento”, essendo quest’ultimo strettamente collegato a dimensioni del profilo di funzionamento anche rispetto alle varie aree, oggi neppure minimamente riconducibili alle aree della preesistente diagnosi funzionale.

Ecco quindi – dice la Fish – che il sistema disegnato da queste famose tabelle dell’allegato C1 non può comunque oggi applicarsi correttamente e sarebbe impraticabile per le scuole iniziare a compilare le sezioni 11 o 12 dei nuovi modelli di PEI. Le scuole invece possono e anzi devono – pur non utilizzando le Sezioni 11 e 12 dei nuovi modelli di PEI e le tabelle allegate al DI n. 182/2020 – verificare gli obiettivi conseguiti e come i contesti si sono modificati nel corso dell’anno, nonché indicare gli obiettivi che si vogliono porre per l’anno successivo con conseguente identificazione della quantificazione delle risorse utili a mettere in campo le attività coerenti con il raggiungimento di essi, anche basandosi ancora sulla “diagnosi funzionale” e sul “profilo dinamico di funzionamento”, visto che il “profilo di funzionamento” (che li doveva sostituire) non è stato definito. In sostanza, dice la Fish, siamo dinanzi a una «inapplicabilità del tutto nell’immediato». Già durante i lavori preparatori del D.I. n. 182/2020, le Federazioni rappresentative delle persone con disabilità avevano espresso forti perplessità su tale modalità di costruzione della proposta dei sostegni, perché con essa, «pur superandosi l’inaccettabile automatismo di prassi avvenuto negli anni tra condizione sanitaria ed assegnazione del sostegno, quasi che l’alunno fosse la sua malattia, se ne introduce comunque un altro, tra “debito di funzionamento”, individuato attraverso il solo profilo di funzionamento e le ore di sostegno».

Le richieste al Ministero dell’Istruzione

Il Ministero – afferma la Fish – «non solo dovrebbe intervenire dichiarando non praticabili per questa parte finale dell’anno scolastico l’utilizzo delle tabelle per la quantificazione dei sostegni e la compilazione delle sezioni 11 e 12 dei nuovi modelli di PEI, ma dovrebbe rapidamente cogliere l’opportunità per correggere l’intero sistema di quantificazione dei sostegni già a livello statale/generale, mettendo subito mano al Decreto, evitando così che, invece, a cascata, il problema della quantificazione dei sostegni e del pericoloso utilizzo di range predeterminati (tra l’altro ancorati a valutazioni esterne rispetto al GLO) possa, volta per volta, incidere su singoli casi con quelle lacune sopra evidenziate, con la conseguenza del proliferarsi di contenziosi». «Riteniamo che il Ministero dell’Istruzione debba chiedersi se vi sono, come noi crediamo, aspetti da meglio strutturare o correggere nei modelli di Pei e nel testo originario del DI n. 182/2020, nonostante siano passati indenni dalla sentenza del Consiglio di Stato, relativamente a: tabelle per predeterminare un range di ore entro cui il Glo può fare la proposta delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione in quanto strutturate su un non chiaro “debito di funzionamento”», afferma Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas.

Orario di frequenza e tempi fuori dal gruppo classe

Un altro grande tema è quello che riguarda l’orario di frequenza (la possibilità di definire un orario ridotto, per esempio perché l’alunno si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola) e i tempi che l’alunno passa fuori dal gruppo classe. Visto che «occorre procedere senza indugio alla correzione del D.I. n. 182/2020», annota la Fish, si dovrebbe almeno specificare che:

potrebbero svolgersi fuori dalla classe solo alcune eccezionali attività, limitate nel tempo e nella frequenza, per oggettive, comprovate e particolari circostanze, semmai anche con gruppo di alcuni altri compagni della classe, funzionali a preparare l’alunno e/o alcuni compagni di classe a nuove e più intense attività;

– una riduzione di orario scolastico, se condiviso dal GLO, è pensabile solo se vi sono particolari situazioni sanitarie volte a comprometterebbero la salute dell’alunno (financo a porlo a rischio di vita);

non potranno sostenersi assenze da scuola per concomitanti attività riabilitative, che dovranno invece svolgersi in orari compatibili con la frequenza dell’intero orario scolastico: a tal fine occorre attivare accordi di programma.

«Occorre che tutti (Ministeri, scuole, Osservatorio per l’inclusione scolastica), da subito, in questi pochi mesi che ci rimangono prima dell’inizio del nuovo anno scolastico lavorino per meglio strutturare il sistema e si predisponga sui territori l’organizzazione utile a poter dare piena ed effettiva consequenzialità alla volontà di dare finalmente, con i nuovi modelli di Pei, tutti gli strumenti perché ad ogni livello si lavori secondo la nuova ottica inclusiva e non segregante seppur di tutela, dell’alunno con disabilità e della comunità educante e territoriale cui esso afferisce, per una crescita di tutti», conclude la Fish nel suo documento.

«Se c’è da correggere qualcosa lo si faccia senza indugio, ricordando che, come movimento delle persone con disabilità, pretendiamo che tutti si mettano in posizione proattiva per proporre piccoli correttivi ma soprattutto per far vivere sui territori questa nuova epoca dell’inclusione scolastica. Non si può più rimandare o sbagliare», conclude Roberto Speziale.


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