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Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia nei permessi di soggiorno

Dopo cinque anni di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, adeguandolo alla legge Zampa. Il decreto chiarisce tutti i nodi più discussi nel rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e mette fine alle interpretazioni discrezionali delle questure

di Sara De Carli

Il 13 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DPR 191/22) che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, adeguandolo alle disposizioni contenute nella Legge 47/2017 (nota come “Legge Zampa”) sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il decreto avrebbe dovuto arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, mentre lo abbiamo atteso per cinque anni. Anni in cui la parte relativa ai minori non accompagnati e ai neomaggiorenni, nel regolamento per l’attuazione del Testo Unico sull’immigrazione, era rimasta ferma a prima della legge 47. Il provvedimento entra in vigore il 28 dicembre 2022.

«Si tratta di un passaggio fondamentale per la concreta attuazione della legge 47, che nel fornire le maggiori tutele possibili ai MSNA ha un po’ “rivoluzionato” anche tutto quanto attiene ai permessi di soggiorno, identificando esattamente quale permesso dovesse essere rilasciato per ogni situazione», dice Antonella Inverno, giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza Italia-Eu di Save the Children Italia. «Ora finalmente si vanno a dettagliare concretamente i documenti che vanno presentati all’atto di richiesta di permesso di soggiorno, i requisiti per il rinnovo ecc. Il grande problema infatti, prima della legge 47 ma anche in questi anni in cui il regolamento è mancato, le Questure agiscono in maniera discrezionale, per esempio alcune questure sostengono che serve attendere la nomina tutore per presentare la richiesta di permesso di soggiorno e altre no, e sappiamo che la nomina del tutore a volte arriva dopo mesi. Ora speriamo che le cose cambino».

Oggi per esempio diventa chiaro a tutti che un minore in affidamento avrà un permesso di soggiorno per motivi familari. Si chiarisce e si disciplina la possibilità di svolgere attività lavorativa (o formativa, finalizzata al lavoro) per i minorenni affidati o sottoposti a tutela, chiaramente nel rispetto della normativa sul lavoro minorile: oggi invece alcuni centri per l’impiego non permettevano ai minorenni di lavorare. I MSNA, che per la legge Zampa possono ottenere l’affidamento ai servizi sociali anche dopo il compimento della maggiore età, per favorire il buon esito del percorso di inserimento sociale precedentemente iniziato avranno – è finalmente chiarito – un permesso di soggiorno “per integrazione” con un decreto del Tribunale per i Minorenni. E a tutte le Questure sarà chiaro che – forse è la novità più importante – che il minorenne a cui venisse negata la protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età potrà fare richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie.

«Era un passaggio necessario, si spera che regali una uniformità in tutto il paese almeno a livello di rilascio e conversione dei permessi, proprio perché sono stati chiarito gli aspetti più controversi. Ci sono alcune previsioni, tipo la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da richiesta asilo a lavoro che veramente possono cambiare la vita di una persona e davvero in molti casi, con questi spazi di interpretazione lasciati alle Questure, abbiamo visto percorsi di integrazione avere una battura d’arresto molto brusca, con ragazzi che dopo 2 o 3 anni in Italia, dentro un percorso, si sono ritrovati a non avere alcuna possibilità di rimanere in Italia in maniera regolare», conclude Inverno. In attesa del regolamento sui tempi e modalità del primo colloquio e dell’implementazione ulteriore della cartella sociale del minore.


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