Non profit

Iva per cassa anche per enti non commerciali

di Redazione

Dal 28 aprile è possibile emettere fatture con l’Iva esigibile al momento del pagamento: come si applica la novità nei confronti degli enti non commerciali?

Il meccanismo noto come “Iva per cassa” (la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’Iva diventa esigibile al momento della effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di imprenditori, artisti e professionisti) è stato introdotto dall’art. 7 del “decreto anticrisi” (Ddl 185/08, convertito, con modifiche, dalla l. 2/09). Peraltro, l’Iva è comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima di tale termine, l’acquirente o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Prima dell’entrata in vigore del decreto, il criterio dell’Iva per cassa era già previsto, ma solo per le operazioni effettuate nei confronti di determinate tipologie di contribuenti (Stato, enti pubblici territoriali, Asl, Camere di commercio). Anche gli enti non commerciali, se operano nell’esercizio di impresa e cedono beni o servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi del regime dell’Iva per cassa. Il differimento dell’esigibilità dell’imposta si applica anche alle operazioni nelle quali l’ente non commerciale sia il cessionario del bene o il committente del servizio. La regola non viene meno neppure se i beni o servizi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.

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