Per quanto attiene alle domande di congedo presentate dai figli conviventi, in data anteriore a quella della sentenza, l’Inps ha chiarito che le singole sedi potranno riesaminarle, purchè non ci sia stata una sentenza passata in giudicato oppure la prescrizione del diritto.
Inoltre l’istituto previdenziale ha chiarito che ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile, l’indennità dovuta cade in prescrizione dopo un anno a partire dal giorno successivo a quello riferito alla fine del periodo indennizzabile come congedo.
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