La figura giuridica dell’impresa sociale è stata introdotta in Italia con il Dlgs 155/06 e riguarda organizzazioni private, compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, «che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale». Possono acquisire tale qualifica associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, consorzi, cooperative e anche società (di persone e di capitali). Non possono essere imprese sociali gli enti pubblici e privati il cui scopo vada a solo vantaggio dei soci e non della totalità dei cittadini. Inoltre le imprese sociali non possono distribuire utili e avanzi di gestione e sono obbligate a redigere il bilancio sociale. Quanto ai settori di attività la legge li elenca chiaramente, e sono: assistenza sociale, assistenza sanitaria e socio sanitaria, educazione e istruzione, tutela ambientale e dei beni culturali, formazione, turismo sociale, servizi alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. Possono infine diventare imprese sociali le organizzazioni che, indipendentemente dall’ambito di attività, svolgono attività di impresa per l’inserimento di lavoratori disabili e svantaggiati se questi costituiscono almeno il 30% del personale.
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