Non profit
L’inversione contabile e i suoi obblighi
I nuovi adempimenti per le ong che operano all'estero
di Redazione
È raro che si parli di reverse charge negli enti non profit. Allora chiamiamolo in italiano: inversione contabile. Che significa? Normalmente l’Iva è applicata da chi vende beni o eroga servizi, cioè da chi emette la fattura e che poi provvede a liquidare periodicamente l’imposta. L’inversione contabile ribalta questo obbligo in capo a chi acquista, cioè al soggetto passivo dell’imposta. E ciò significa nuovi obblighi fiscali e contabili. In questa seconda parte dedicata alla «nuova Iva» il nostro esperto spiega quali sono.Come si è detto nello scorso numero di Vita, gli enti non commerciali sono quasi sempre stati considerati come operatori B2C. Dal 1° gennaio 2009, per quando concerne i servizi, è più facile che siano considerati soggetti passivi, ancorché operanti in regime istituzionale. Tale status comporta che chi avrà operazioni di acquisto di beni e/o servizi intracomunitari per un importo superiore a 10mila euro all’anno, dovrà acquisire comunque una partita Iva e convertire in euro l’ammontare del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile se sono espressi in valuta estera. Il risultato della conversione è annotato in calce alla fattura. Inoltre dovrà adempiere a una serie di adempimenti:
? integrare la fattura di acquisto con l’annotazione dell’imposta in base all’aliquota per tempo vigente in Italia e applicabile al bene o al servizio acquistato, oppure il titolo di non applicabilità dell’imposta; ? emettere un’autofattura; ? annotare nel registro degli acquisti la fattura intracomunitaria entro il mese successivo a quello di ricevimento; ? annotare nel registro delle fatture emesse l’autofattura entro il mese di emissione;? presentare all’Agenzia delle Entrate il modello Intra-12, la cui struttura sarà probabilmente rivista per effetto delle nuove norme.Presentare il modello
Il modello si presenta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le registrazioni di acquisto. Non è escluso che in futuro anche questo adempimento avverrà in modo telematico. Se si tratta di imposta indetraibile perché gli acquisti sono in ambito istituzionale occorre: versare l’imposta entro lo stesso termine di presentazione del modello; presentare il modello Intrastat con cadenza mensile o trimestrale mediante trasmissione telematica entro il giorno 19 del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Se si effettuano acquisti in ambito di regime commerciale, l’Iva è invece liquidata e versata in base alle liquidazioni periodiche mentre resta invariata la presentazione dell’intrastat.Fuori tempo massimo
È curioso che dovendo utilizzare il modello F24 per versare l’imposta, si debba indicare il codice 6099 (quello dell’Iva annuale). È auspicabile che siano istituiti dei codici diversi per le operazioni intracomunitarie in modo che non si generi confusione tra i versamenti effettuati da quei soggetti che, avendo anche un’attività commerciale, effettuano il versamento dell’Iva annuale in date diverse. Altra questione da risolvere è la mancanza di tempo per l’emanazione degli strumenti normativi per rendere effettive tutte le novità annunciate. Il meccanismo scatta infatti non solo in Italia ma anche in tutta l’Unione Europea. In Italia il provvedimento ha la forma di una legge delegata e quindi di un decreto legislativo il cui schema è stato licenziato dal governo agli inizi di novembre. Tuttavia il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale da cui discende la vacatio legis di 15 giorni. Si è già fuori tempo massimo. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono comunque disponibili sia il nuovo tracciato record sia le bozze dei nuovi modelli intrastat.
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