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Lombardia – Indirizzi operativi per l’identificazione degli spazi e attrezzature per l’attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale(BUR 27/11/2006 n. 48)
di Redazione
Circ. 14 novembre 2006, n. 27
Indirizzi operativi per l’identificazione degli spazi e attrezzature per l’attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale.
Si informano le SS.LL. che l’art. 22-bis della legge 4 agosto 2006 n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» ha introdotto modifiche al comma 10 dell’art. 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 che nella nuova formulazione recita quanto segue: «Fermo restando, per l’attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali».
Per effetto di tali modifiche il previsto termine del 31 luglio 2006, data entro cui le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto effettuare gli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, è stato sostituito come di seguito riportato: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
Considerato che l’allestimento di tali strutture, cofinanziate dal Ministero della Salute con i contributi di cui al D.Lgs. n. 254/2000 ha avuto ad oggi parziale attuazione in quanto, esigenze di razionalizzazione funzionale ed economica, avvallate dal Ministero della Salute, ne hanno consigliato l’inserimento nel Programma complessivo di riqualificazione dell’intera rete ospedaliera della Regione Lombardia, di cui all’art. 20 della legge n.67/88 che, allo stato attuale, ha avuto limitata copertura finanziaria.
Ritenuto pur tuttavia opportuno, in osservanza ai principi dettati dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, porre in essere ogni valida iniziativa finalizzata a perseguire l’obiettivo previsto dalla norma, con la presente si sollecitano codeste Direzioni Generali ad attivarsi al fine di individuare spazi già disponibili nell’ambito delle strutture esistenti idonei ad essere adibiti, entro il termine del 31 luglio 2007, ad attività di libera professione intramuraria.
Le predette ipotesi attuative individuate dalle Aziende, corredate da una relazione sanitaria che evidenzi il grado di soddisfazione dei bisogni riferiti allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria da parte dei professionisti in base ai criteri ed alle modalità previste dalla normativa vigente e dei relativi costi di investimento, dovranno essere, previa condivisione delle ASL per le Aziende Ospedaliere, presentate alla scrivente Direzione Generale entro il 20 dicembre p.v. per le necessarie approvazioni, prevedendo soluzioni organizzative e logistiche che non comportino ulteriori aggravi di spesa a carico del bilancio.
Le Aziende Sanitarie e le Fondazioni, qualora emergano ulteriori esigenze indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni connessi allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, dovranno rappresentare le medesime in apposito documento prevedendo anche in tal caso soluzioni organizzative e logistiche che non comportino ulteriori aggravi di spesa a carico del bilancio.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale, fino al 31 luglio 2007, la stessa, in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 3373 del 9 febbraio 2001, potrà avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie che non debbono intendersi alternative tra loro e potrà essere esercitata in più sedi.
Si richiama inoltre, fino al 31 luglio 2007, il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3.4 della Delib.G.R. n. 2308 del 5 aprile 2006 che prevedono espressamente che l’Azienda, fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, deve mettere a disposizione, ai fini dell’espletamento della medesima attività, spazi idonei interni all’Azienda.
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