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Lombardia – Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dellambiente(BURL del 13/12/2006 n. 50)
di Redazione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dellaria ai fini della protezione della salute e dellambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nellaria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione , secondo i profili di competenza degli organi costituiti, esercita tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia di valutazione e gestione della qualità dellaria ambiente, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per lambiente nel suo complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge. A tal fine il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione dellinquinamento atmosferico.
3. La presente legge, considerando lambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dellaria, persegue la riduzione progressiva dellinquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso:
a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dellaria e delle emissioni di gas ad effetto serra, per assicurare la conoscenza della genesi degli inquinanti;
b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, finalizzate al rispetto dei valori limite degli inquinanti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei cittadini e sullambiente;
c) la promozione e lincentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante:
1) luso razionale dellenergia;
2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti;
4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche migliorando lofferta di trasporto pubblico locale;
5) lutilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto dell11 dicembre 1997;
6) programmi per promuovere lefficienza energetica e per favorire lutilizzo di beni e servizi a basso impatto ambientale;
7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale;
8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica;
9) informazione, sensibilizzazione e formazione.
4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono perseguite attraverso l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.
5.
Le finalità di cui al comma 3 sono altresì perseguite per fronteggiare lavvio, nei confronti dello Stato Italiano, da parte della Commissione Europea, di procedure dinfrazione per non conformità ai valori limite delle concentrazioni di particelle di PM10 fissati dalle disposizioni comunitarie.
Art. 2
(Programmazione regionale per il risanamento della qualità dellaria)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dellaria e lincremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.
2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dellaria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:
a) individua gli obiettivi specifici;
b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dellaria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dellaria, alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che lintero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dellaria;
c) sviluppa piani dazione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera b);
d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori;
e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene ladozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi allinquinamento atmosferico.
3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.
5. In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di concertare le misure più idonee, la Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di emergenza. Il Tavolo istituzionale comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con le province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni capoluogo, nonché unarticolazione dedicata allarea metropolitana milanese.
6. LAssessore regionale competente in materia di prevenzione dellinquinamento atmosferico coordina il Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne definisce le modalità di funzionamento e programma i lavori anche per ambiti tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive categorie di soggetti interessati.
7. Gli obiettivi della programmazione per la qualità dellaria sono coordinati con quelli del Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dallarticolo 29, comma 1, lettera d), e con la programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche.
Art. 3
(Iniziative normative e programmazione interregionale)
1.
La Regione , considerata la dimensione interregionale padana dellinquinamento dellaria, promuove con le altre regioni del bacino padano, le province autonome e le regioni europee confinanti, nonché con lo Stato e lUnione Europea:
a) iniziative normative coordinate, secondo le rispettive attribuzioni;
b) studi e ricerche sullinquinamento atmosferico e sulle misure per la sua riduzione;
c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.
Art. 4
(Monitoraggio e valutazione della qualità dellaria e delle emissioni dei gas a effetto serra)
1. LAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dellaria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dellaria.
2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per linstallazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare.
3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dellaria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dellInventario regionale delle emissioni in aria (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici, con finalità di analisi di scenario, mappe di inquinamento e previsioni di qualità dellaria.
4. LARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure dintervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali, internazionali e gli istituti universitari.
Art. 5
(Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra)
1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra attraverso il programma di cui allarticolo 2, comma 2, prevedendo una sezione tematica con le misure volte a promuovere linnovazione tecnologica, lutilizzo dei meccanismi del protocollo di Kyoto, lefficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico.
2. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti:
a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e lutilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto;
b) strumenti per investimenti per lefficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese.
3. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti:
a) programmi di sviluppo locale volti a favorire lefficienza energetica e lutilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale;
b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
c) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) programmi per lutilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nellambito di intese di filiera;
e) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.
Art. 6
(Ricerca e innovazione)
1. La Regione promuove la ricerca e linnovazione tecnologica nei settori dellenergia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dellagricoltura, lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di pubblica utilità e altresì leco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale promuove, a livello interregionale, nazionale ed internazionale, la ricerca nel campo dellinquinamento atmosferico, dei fenomeni meteorologici, dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie, dei combustibili a basso impatto ambientale e degli strumenti modellistici di analisi e di previsione. A tal fine la Regione collabora con le regioni del bacino padano, gli enti e gli istituti di ricerca italiani ed esteri a partire dai centri presenti sul territorio regionale, quali il Joint Research Centre, e gli altri soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale promuove la ricerca e la sperimentazione sulla produzione energetica da fonti rinnovabili con forme innovative ed eco-compatibili, con particolare attenzione al ciclo dellidrogeno, delle celle a combustibile e del biogas, tramite applicazioni orientate allingresso nel mercato.
4. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove ladozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dellaria, nonché laccrescimento delle capacità operative e lutilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali.
Art. 7
(Informazione e formazione)
1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dellaria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali e lorientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale.
2. La Giunta regionale, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di province ed enti locali, stabilisce un piano di informazione finalizzato a fornire indicazioni periodiche e preventive ai cittadini sullo stato della qualità dellaria e sugli stili di vita.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con lARPA, predispone un rapporto annuale sulla qualità dell’aria sulla base dei dati raccolti da presentare al Consiglio regionale, esegue una valutazione integrata dello stato di qualità dellaria attraverso luso congiunto di osservazioni, inventari delle emissioni e modelli matematici interpretativi.
4. Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la Giunta regionale promuove:
a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare, gli enti locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole, le associazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria ed il terzo settore;
b) di concerto con le province, programmi formativi presso gli istituti scolastici per leducazione al rispetto ambientale e la promozione di comportamenti e stili di vita che favoriscano la riduzione dellinquinamento atmosferico;
c) iniziative per sensibilizzare i cittadini sullimpatto delle scelte individuali sulla qualità dellaria e sulla salute, avvalendosi anche delle aziende sanitarie locali;
d) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale;
e) l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAPO I
SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELLENERGIA
Art. 8
(Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)
1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire ladozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e ladozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali.
2. La provincia è lautorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003 . La Giunta regionale stabilisce le direttive per lesercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie.
3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento allevoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche.
4. LARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dellenergia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.
5. In sintonia con il Programma energetico ambientale regionale, la Regione promuove la riconversione delle centrali termoelettriche esistenti mediante ladozione di soluzioni tecnologiche più avanzate e miranti allefficienza energetica per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento del rendimento energetico complessivo.
Art. 9
(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nelledilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nelledilizia, e nellambito delle finalità indicate dal Titolo III (Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003 , avvalendosi dellARPA e della società consortile di cui allarticolo 55 della medesima legge regionale, nonché ai sensi dell articolo 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):
a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;
b) detta disposizioni per lesercizio, il controllo, la manutenzione e lispezione degli impianti termici;
c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
d) disciplina linstallazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
e) promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
2. Al fine di favorire linstallazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.
3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi allubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
Art. 10
(Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche)
1. La Regione incentiva lutilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore, anche per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento degli edifici. Le pompe di calore geotermiche possono utilizzare le acque del reticolo di bonifica ed irrigazione, previa concessione dei competenti consorzi di bonifica e fatte salve le esigenze irrigue e di bonifica.
2. Ad integrazione delle funzioni conferite ai sensi della l.r. 26/2003 , le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici per la tutela dellambiente e della sicurezza, nonché le direttive per lesercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite di cui al comma 2.
4. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare lutilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.
Art. 11
(Produzione energetica da biomasse in ambito civile)
1. Al fine di promuovere lutilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:
a) le modalità e le condizioni per luso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;
b) le tipologie dimpianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;
c) i criteri per la realizzazione a regola darte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;
d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.
2. La Giunta regionale promuove:
a)programmi di formazione per specifiche figure professionali, in collaborazione con enti ed associazioni;
b)accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con altri a minore impatto ambientale.
Art. 12
(Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile)
1. I comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.
CAPO II
TRASPORTI SU STRADA
Art. 13
(Misure per la limitazione del traffico veicolare)
1.La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e allutilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dellaccumulo degli inquinanti in atmosfera.
2.La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e allutilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a)stato della qualità dellaria e delle condizioni meteorologiche;
b)graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3.Le limitazioni alla circolazione e allutilizzo dei veicoli si applicano allintera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
4.Sono esclusi dalle limitazioni:
a)i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
b)i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
c)i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
d)i veicoli storici, purché in possesso dellattestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
e)i veicoli classificati come macchine agricole di cui all articolo 57 del d.lgs. 285/1992 ;
f)i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 , relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
g)altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto allevoluzione tecnologica del settore;
h)altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o dutilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.
5.La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, lobbligo dellapposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e allutilizzo dei veicoli.
6.I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dellobbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell articolo 12 del d.lgs. 285/1992 .
Art. 14
(Misure su veicoli e carburanti)
1.Nellambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per:
a)il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
b)la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;
c)lutilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali ad esempio i carburanti gassosi e bio-derivati;
d)lutilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali ad esempio le elettriche e le ibride;
e)lutilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti;
f)la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica.
2.Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri di rinnovo del parco veicolare di servizio della Regione e delle amministrazioni locali, ai fini della dotazione esclusiva di veicoli a basso impatto ambientale.
3.La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito dimposta.
Art. 15
(Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità)
1.La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire unofferta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti.
2.Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, allatto delladozione o dellaggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni, prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto:
a)delladattamento dellofferta di servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle misure di limitazione del traffico veicolare, anche definendo unopportuna offerta di servizi innovativi pubblici e collettivi, qualora leffettiva domanda di trasporto non possa essere soddisfatta dai tradizionali servizi di linea;
b)dellaccessibilità e della funzionalità allinterscambio con linee di forza del servizio ferroviario e metropolitano.
3.La previsione delle misure di pubblica utilità di cui al comma 2 comporta la revisione dei programmi di esercizio contenuti nei contratti di servizio, di cui alla l.r. 22/1998 .
4.Gli accordi stipulati tra Regione ed enti locali, ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), che prevedono lassegnazione di nuove risorse statali per gli investimenti, sono rivisti nel caso di assegnazione di nuove risorse statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale con autobus a basso impatto ambientale.
5.La Regione , di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti definiti per ambiti territoriali, in coordinamento con i mobility manager aziendali e di area, contenenti misure volte a:
a)agevolare lintegrazione dei sistemi di trasporto;
b)regolamentare laccesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e migliorando lofferta di trasporto pubblico;
c)definire tariffe per la sosta, laccesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali, anche in relazione ai fattori di congestione e di inquinamento;
d)organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing;
e)integrare lofferta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata;
f)realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore;
g)promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio;
h)agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato;
i)diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta e prenotazione dei servizi di trasporto;
j)organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e lamministrazione dei tempi delle città);
k)promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico;
l)accelerare il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale e promuovere lutilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale.
Art. 16
(Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale)
1.La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per lincremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere:
a)percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici;
b)percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle ristrutturazioni di sedi stradali;
c)la riduzione del traffico nelle zone residenziali e nei centri storici, limitando la velocità dei veicoli e migliorando la coesistenza tra traffico a motore e pedoni e ciclisti;
d)spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico;
e)sistemi di noleggio di biciclette, in particolare presso stazioni e fermate dei mezzi pubblici.
Art. 17
(Controlli delle emissioni dei gas di scarico)
1.Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuative, con atti di Giunta regionale.
2.I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le province rilasciano alle autofficine lautorizzazione di idoneità allesercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito delleffettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all articolo 12 del d.lgs. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale.
3.LARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle autofficine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, lARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità e di efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che sospende lautorizzazione e assegna allautofficina un termine per ladeguamento della strumentazione. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la revoca dellautorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora unautofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.
4.I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto delleffettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.
5.I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo deve ottenere lapposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni.
6.I comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5:
a)una unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 75 mila abitanti;
b)due unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150 mila abitanti;
c)tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300 mila abitanti;
d)quattro unità, più una ogni 200 mila abitanti, per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fino al massimo complessivo di dieci unità.
7.LARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di polizia locale e lopportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada.
CAPO III
ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
Art. 18
(Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole)
1.In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:
a)ladozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;
b)la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende agricole singole o associate, anche nellambito di piani o programmi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Nei trattamenti aziendali, interaziendali o consortili di effluenti di allevamento, nel rispetto, quando necessari, del Programma operativo aziendale semplificato o del Piano di utilizzazione agronomica semplificato, gli impianti per la digestione anaerobica possono essere previsti o adeguati per effettuare la codigestione, oltre che di effluenti di allevamento, di prodotti e sottoprodotti di coltivazioni, di sottoprodotti agroalimentari, di residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
Art. 19
(Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi)
1.La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivegetazione volti allassorbimento di carbonio atmosferico, al contenimento vegetazionale di inquinanti aerodispersi e alla costituzione di depositi di carbonio agro-forestali. È altresì favorita la realizzazione, da parte di province e comuni, di interventi di rivegetazione diffusa di aree urbane reliquate o intercluse da insediamenti o attività antropiche.
2.Gli interventi di afforestazione e di riforestazione, di cui al comma 1, sono realizzati prioritariamente nellambito di accordi programmatici con enti locali e soggetti privati e altresì attraverso piani di indirizzo forestale.
Art. 20
(Produzione energetica di origine agro-forestale)
1.Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:
a)lutilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, lutilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare lapprovvigionamento e lofferta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito allarticolo 11.
b)in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;
c)iniziative che favoriscano la raccolta e limpiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
2.La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e lesercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.
Art. 21
(Inventario regionale dei depositi di carbonio)
1.Nellambito dellInventario regionale delle emissioni in aria, di cui allarticolo 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio atmosferico assorbiti e stoccati dagli ecosistemi forestali, dai terreni agrari, dai pascoli e dai sistemi vegetazionali diversamente classificabili della Regione.
2.Costituiscono criteri operativi per la realizzazione della sezione di cui al comma 1:
a)la contabilizzazione del carbonio atmosferico assorbito e stoccato a partire dal 1° gennaio 1990;
b)la caratterizzazione georeferenziata del potenziale regionale di assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico;
c)il monitoraggio dei depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali.
TITOLO III
MISURE PRIORITARIE
Art. 22
(Traffico veicolare)
1.Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e allutilizzo dei veicoli:
a)dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e lutilizzo di:
1)veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da adottare contro linquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
2)veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
3)veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
b)dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e lutilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
c)dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e lutilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nellAllegato A (veicoli classificati Euro 1).
2.La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e allutilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui allarticolo 17, comma 2.
3.La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dellutilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all articolo 58 del d.lgs. 285/1992 , nonché modalità di regolamentazione dellutilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.
4.Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito allavvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.
5.Per i veicoli classificati ai sensi dellarticolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992 , i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dellanno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.
Art. 23
(Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale)
1.Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all articolo 20 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito dimposta nella misura:
a)del 15 per cento della spesa sostenuta per lacquisto o per la locazione finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi filobus;
b)del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.
2.Il credito dimposta è riferito al periodo dimposta in cui è effettuato linvestimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) lagevolazione è riconosciuta per i tre periodi dimposta successivi.
3.La misura del credito dimposta è maggiorata:
a)del 10 per cento per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata in vigore della presente legge;
b)del 6 per cento per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di entrata in vigore della presente legge;
c)del 3 per cento per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata in vigore della presente legge.
4.Il credito dimposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dellIRAP dovuta alla Regione per i periodi dimposta oggetto dellagevolazione. Il credito dimposta è riconosciuto nei limiti previsti dall articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
5.Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di riconoscimento del credito dimposta e delle tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a cui applicare la misura agevolativa, nel rispetto del limite di spesa stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6.Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per lacquisto o la locazione finanziaria di autobus e filobus già oggetto di contribuzione pubblica a qualsiasi titolo.
7.La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a garantire il trattamento agevolativo stabilito al presente articolo, nel caso di modificazioni legislative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazione dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.
8.I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente alla certificazione dellammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:
a)otto anni per gli autobus urbani;
b)dieci anni per gli altri autobus;
c)quindici anni per i filobus;
d)trenta anni per gli altri mezzi di trasporto.
9.In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.
10.Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed interurbani.
11.La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
12.Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata mediante forme di agevolazione fiscale o credito dimposta.
Art. 24
(Impianti termici civili)
1.La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti lutilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.
2.Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:
a)i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nelledilizia);
b)le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile linstallazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a).
3.La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione temporale per gli edifici pubblici.
4.Le province e i comuni, nellambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 28, comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2003 , provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 25
(Certificazione e diagnosi energetica)
1.Ai sensi dell articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005 , la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dellinvolucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:
a)delle diverse destinazioni duso;
b)della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dellinvolucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
c)della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
d)dellobiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante lutilizzo di fonti rinnovabili;
e)della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti delledificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.
2.E fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005 , o altre forme di incentivazione.
3.La Giunta regionale definisce, nellambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici allesercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.
4.Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dallentrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dallentrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.
Art. 26
(Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio)
1.Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con apposito atto, i requisiti di efficienza energetica e i relativi tempi di applicazione nellacquisizione a qualsiasi titolo di apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio da parte delle Amministrazioni regionale, provinciali e locali e degli enti regionali di diritto pubblico.
TITOLO IV
SANZIONI E NORME FINALI
CAPO I
SANZIONI
Art. 27
(Sanzioni)
1.Linosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e linvio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, linstallazione, lesercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 ), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera b), comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00.
2.Linosservanza dellobbligo inerente linvio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera b), comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00.
3.Linosservanza dellobbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dallarticolo 9, comma 3, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10 mila.
4.Linosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera b), comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5 mila.
5.Linosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti lapposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli di cui allarticolo 13, comma 5, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 150,00.
6.Linosservanza dellobbligo di cui allarticolo 17, comma 1, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00.
7.La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per lemissione dei gas di scarico di cui allarticolo 17, comma 2, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 150,00.
8.Lutilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle autofficine autorizzate, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, per leffettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00.
9.Leffettuazione dei controlli, da parte delle autofficine autorizzate, in difformità dalle prescrizioni vigenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00.
10.La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini previsti dallarticolo 17, comma 5, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 200,00.
11.Linosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e allutilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 a 450,00.
12.Linosservanza delle misure di limitazione di cui allarticolo 24, comma 1, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 mila.
13.Linosservanza delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 2, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10 mila.
14.Linosservanza delle limitazioni di cui allarticolo 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente allutilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10 mila.
15.Lintroito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 14 spetta ai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti ed alle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40 mila abitanti.
16.Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 12, 13 e 14, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
17.Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui al comma 3, non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dellaccertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.
18.Per le sanzioni previste nei commi precedenti lautorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dellente da cui dipende lorgano accertatore. I proventi spettano allente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale).
CAPO II
(NORME FINALI)
Art. 28
(Monitoraggio dellattuazione della legge)
1.Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce metodi, criteri, indicatori di risultato e di impatto per il monitoraggio e la valutazione dellattuazione della legge. La Giunta regionale effettua la valutazione dei risultati ed inoltra apposita relazione biennale al Consiglio regionale.
2.La valutazione dei risultati di cui al comma 1 è effettuata utilizzando linventario regionale delle emissioni e gli opportuni modelli di valutazione, e considera, tra gli altri:
a)lo scenario emissivo corrispondente allinsieme degli interventi programmati;
b)gli effetti meteorologici, di dispersione e trasformazione chimica degli inquinanti in atmosfera;
c)limpatto sulla qualità dellaria delle riduzioni delle emissioni dei differenti inquinanti.
3.La Giunta regionale, per motivate ragioni di carattere ambientale, economico od organizzativo e sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui al comma 1, può rideterminare e rimodulare le priorità temporali ed economiche relative alle diverse misure limitative o prescrittive previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure per la limitazione del traffico veicolare di cui agli articoli 13 e 22.
Art. 29
(Modifica di leggi regionali) [1]
1.Alla l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)dopo la lettera d) del comma 1 dellarticolo 27 sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):
d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, linstallazione, lesercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 ) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d bis), in funzione della vetustà delledificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.;
b)dopo la lettera e ter) del comma 1 dellarticolo 28 sono inserite le seguenti lettere e quater) ed e quinquies):
e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell articolo 17 del d.PR. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà delledificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.;
c)la lettera h) del comma 1 dellarticolo 29 è soppressa;
d)al comma 1 dellarticolo 30 le parole
Programma energetico regionale (PER)
sono sostituite con le parole
Programma energetico ambientale regionale (PEAR);
e)al comma 2 dellarticolo 30 la parola
PER
è sostituita con la parola
PEAR;
f)dopo il comma 2 dellarticolo 31 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.
2.Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche:
a)dopo il comma 2 dellarticolo 1 è inserito il seguente comma 2bis:
2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dellofferta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.;
b)al comma 1 dellarticolo 7 è aggiunta la seguente lettera f bis):
f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dellarticolo 9 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;;
c)dopo larticolo 9 è inserito il seguente articolo 9bis:
Art 9 bis
(Misure per il completamento della rete distributiva di metano)
1. Per perseguire le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare unadeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito lerogazione del prodotto metano.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.
4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 7 bis dellarticolo 10, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione.;
d)al comma 5 dellarticolo 10, le parole
oltre che al possesso dei requisiti di cui allarticolo 13
sono sostituite dalle parole
oltre a quanto stabilito dal comma 7 bis e al possesso dei requisiti di cui allarticolo 13;
e)allarticolo 10 (Impianti autostradali) è aggiunto il seguente comma 7 bis:
7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi del prodotto metano..
Art. 30
(Norme transitorie e finali)
1.Nelle more dellapprovazione del programma regionale, di cui allarticolo 2, le Misure Strutturali per la Qualità dellAria in Regione Lombardia 2005-2010, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dellaria.
2.Nelle more dellapprovazione del programma regionale, di cui allarticolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.
3.Nelle more dellapprovazione del programma regionale, di cui allarticolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.
4.La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti lutilizzo di combustibili negli impianti di combustione.
6.Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui allarticolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:
a)dal 1° gennaio 2007, relativamente allautorizzazione alle emissioni in atmosfera;
b)dal 1° gennaio 2008, relativamente allautorizzazione integrata ambientale.
7.La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31 dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate entro il 31 dicembre 2007.
8.Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui allarticolo 10, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
9.La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità autorizzative di cui allarticolo 10, comma 3.
10.I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui allarticolo 12, comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2007.
11.I veicoli dellelenco di cui al
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.