Non profit
Materia statale o regionale, una competenza al bivio
Un comparto ancora in mezzo al guado. In attesa della riforma
di Redazione
La legge sul volontariato, che aveva come scopo non la regolamentazione del volontariato in quanto tale, quanto la disciplina del rapporto tra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche, venne approvata dieci anni prima della riforma costituzionale del 2001, che ha modificato l’articolo 117 e 118 della Costituzione. Il “vecchio” articolo 117 attribuiva allo Stato la competenza legislativa in tutte le materie non espressamente demandate alla competenza concorrente di Stato e regioni. Proprio sulla base della previsione originaria, la Corte costituzionale -con sentenza 75 del 1992- affermò che la competenza legislativa in materia di volontariato spettava allo Stato. Al contempo, alla data di approvazione della legge neppure era in vigore l’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, che esplicita il principio di sussidiarietà orizzontale con l’attribuzione ai poteri pubblici di favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nelle attività d’interesse generale.
A vent’anni dall’approvazione della 266 occorre chiedersi quali conseguenze ha prodotto sulla legge la riforma costituzionale: a quale livello istituzionale è ora attribuita la competenza a dettare la disciplina legislativa delle organizzazioni di volontariato? Tre le strade percorribili. La prima fa leva sulla competenza statale in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato”, che potrebbe giustificare la potestà legislativa dello Stato in materia in forza del particolare regime fiscale riconosciuto alle odv: ma che la previsione di una qualche forma di detrazione fiscale giustifichi di per sé la competenza statale mi sembra argomentazione difficilmente sostenibile. La seconda fa leva su quanto previsto nella lettera l) dell’articolo 117 comma 2, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”: si tratterebbe pertanto di dividere la materia volontariato in due parti, attribuendo allo Stato la competenza sui profili organizzativi e procedurali della disciplina (tra cui la regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici), e riservando invece alle regioni la regolamentazione delle attività che il volontariato realizza. La terza via è proseguire a sostenere quanto la Corte Costituzionale affermò nella sentenza 75 del 1992, ovvero che la competenza legislativa spettava allo Stato in quanto il volontariato non è una “materia”.
Fino ad oggi il Parlamento, pur avendo ripetutamente tentato di modificare la legge quadro, non sembra essersi posto questo problema, mentre la Corte costituzionale non è stata più chiamata a giudicare su di esso. Quindi la risposta al problema potremmo averla soltanto quando il Parlamento approverà (se l’approverà) una riforma della legge, e la Corte fosse di nuovo chiamata a pronunciarsi.
*Consigliere dell’Agenzia per il Terzo Settore e docente della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa
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