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Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6 – Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali (BUR 13/2/2007 n. 7)

di Redazione

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modificazioni ed integrazioni all’art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6)

1. Al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti “30 settembre”.

2. Il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 6/2004, è sostituito dal seguente:
“3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione.”.

3. Dopo il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 6/2004, è inserito il seguente:
“3 bis. Il Consiglio regionale, per agevolare l’accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.”.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 22 gennaio 2007
LORENZETTI

Note:

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 18 maggio 2004, n. 6, recante “Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 2004, n. 23.

Nota all’art. 1:

Il testo vigente dell’art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1. Finalità.

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.

2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno, indicando l’importo delle spese da sostenere.

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione.
3 bis. Il Consiglio regionale, per agevolare l’accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.

4. La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all’erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3.».

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