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Modifiche apportate alla lr 28/96 ‘Promozione, riconoscimento e sviluppo dellassociazionismo’ dalla lr 24 febbraio 2006, n. 5
di Redazione
Ai Presidenti delle Province
e p.c.:
* Al Presidente UPL – Unione Province Lombarde
* Al Presidente ANCI Lombardia
* Ai Direttori Sociali ASL
* Ai Legali Rappresentanti Associazioni Componenti il Tavolo Permanente Terzo Settore
LORO SEDI
NOTA ESPLICATIVA
D.G. FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE
OGGETTO : Modifiche apportate alla lr 28/96 “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo” dalla lr 24 febbraio 2006, n. 5
In data 24 febbraio 2006 è stata approvata dal Consiglio regionale la Legge Regionale n. 5 “Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità” che ha apportato modifiche agli artt. 1, 2, 3 e 4 della l.r. 28/96 “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”.
In particolare, la l.r. 5/2006:
1. ha introdotto il concetto della promozione sociale nella l.r. 28/96, in applicazione della L. 383/2000;
2. ha istituito nell’ambito dei Registri Provinciali e Regionale apposita sezione per le Associazioni di promozione sociale (APS);
3. ha previsto la possibilità per le Associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, che hanno sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, di iscriversi nel Registro regionale;
4. ha previsto la possibilità per le Associazioni di assumere, solo in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti anche ricorrendo ai propri associati.
Alla luce di tali modificazioni si fa presente quanto segue:
1. Le Associazioni, iscritte alla data di entrata in vigore della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5 nei registri di cui alla l.r. 28/96, mantengono l’iscrizione nei registri medesimi;
2. le Associazioni che intendono acquisire la qualifica di promozione sociale devono possedere i requisiti soggettivi e statutari previsti agli artt. 2 e 3 della L 383/2000. Si precisa che tali requisiti sono distinti e differenti rispetto a quelli di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/97 necessari per ottenere la qualifica di ONLUS e che la qualificazione di APS piuttosto che di ONLUS non è cumulabile. Pertanto, laddove l’Associazione, sulla base di requisiti legislativamente previsti e ottemperando agli oneri informativi di cui al DM 266/03, avesse precedentemente acquisito la qualifica di ONLUS, qualora intenda ora acquisire la qualifica di APS, dovrebbe provvedere alla contestuale cancellazione dalla Anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia Regionale delle Entrate;
3. le Associazioni, iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale di cui alla l.r.28/96 e nel registro di cui alla l.r. 23/99, in possesso, alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2006, dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L.383/2000, in attesa della istituzione delle rispettive sezione per le APS, sono considerate dal 28 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della l.r. 5/2006), Associazioni di Promozione sociale, conservando, ai fini dell’anzianità di iscrizione come Associazione senza scopo di lucro, la data di iscrizione originaria;
4. le Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro nazionale, istituito a norma dell’art. 7, comma 1 della L. 383/2000, che hanno sede operativa, nel territorio della Regione Lombardia, possono iscriversi all’apposita sezione del Registro regionale o provinciale.
Indicazioni tecnico-operative relative all’iscrizione ai Registri Provinciali e Regionale dell’Associazionismo
* le Associazioni, già iscritte nei Registri Provinciali o Regionale dell’Associazionismo, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 della L. 383/2000, che intendono acquisire il titolo di Associazioni di Promozione Sociale e quindi chiedere il trasferimento di iscrizione nella apposita sezione APS, prevista all’art. 1 e all’art. 2, lett. a, della l.r. 5/2006, dovranno presentare la domanda di trasferimento alla Provincia o alla Regione, allegando la documentazione richiesta (Domanda fac-simile 1);
* le Associazioni, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 della L. 383/2000, che intendono iscriversi ex novo alla Sezione per le Associazioni di Promozione Sociale prevista all’art. 1 e all’art. 2, lett. a, della l.r. 5/2006, dovranno presentare apposita domanda alla Provincia o alla Regione, allegando la documentazione richiesta (Domanda fac-simile 2)
* Le Sedi Operative (a livello regionale o, in assenza, a livello provinciale) appartenenti ad Associazioni di Promozione Sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito a norma dell’art. 7, comma 1 della L. 383/2000, e comunque dotate di autonomia amministrativa, in possesso dei requisiti soggettivi e statutari previsti agli artt.2 e 3della L. 383/2000, possono iscriversi all’apposita sezione prevista dall’art. 3 della l.r. 5/2006, previa presentazione di:
1. Domanda da presentare alla Regione o alla Provincia, a cui dovrà essere allegata la documentazione richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante (Domanda fac-simile 3)
2. certificazione del Presidente Nazionale attestante l’appartenenza della Sede Operativa all’Associazione nazionale medesima; la conformità del relativo statuto ai requisiti di legge e l’indicazione del Legale Rappresentante autorizzato a presentare domanda di iscrizione al Registro regionale
3. provvedimento di iscrizione dell’Associazione di carattere nazionale di appartenenza al Registro nazionale
* le Associazioni, non in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 della legge 383/2000, che intendono iscriversi ex novo ai Registri Provinciali o Regionale dell’Associazionismodovranno continuare ad utilizzare la modulistica già in essere e scaricabile sul sito della Direzione Generale Famiglia:
http:// www.famiglia.regione.lombardia.it/ org/ org_mod/ ass_pro.pdf,
http:// www.famiglia.regione.lombardia.it/ org/ org_mod/ ass_reg.pdf
Si acclude alla presente un prospetto comparativo degli elementi soggettivi e statutari che, limitatamente alle modifiche introdotte con l.r. 5/2006, differenziano le Associazioni di Promozione Sociale dalle Associazioni Ex lege 28/96 (vedi all. 4)
Il Direttore Generale
Umberto Fazzone
Responsabile procedimento:
Marinella Castelnovo – Dirigente Struttura Politiche del Terzo Settore
Referente:
Loris Fantini – Unità Operativa Promozione e Sostegno del Terzo Settore e del partenariato sociale
(allegati omiss.)
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