Non profit
Non serve l’autorizzazione per allenare i ragazzini
Dipendenti pubblici e associazioni dilettantistiche
di Redazione
Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) riceve un verbale dalla Guardia di Finanza che sanziona la presenza di un volontario, dipendente pubblico, perché non ha chiesto l’autorizzazione all’amministrazione da cui dipende. Inoltre, si contesta il fatto che il volontario non abbia comunicato ogni anno all’amministrazione pubblica gli importi delle indennità ricevute dall’associazione. Come sanzione, l’asd dovrebbe sborsare il doppio della somma data al volontario. I nostri esperti contestano. Ecco le loro documentate ragioni.La ratio sottostante al sistema di divieti e obblighi alla base dell’art. 53 del Dlgs 165/2001 è quella di impedire ai pubblici dipendenti lo svolgimento di un lavoro al di fuori della pubblica amministrazione. In tal senso va letta la necessità di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza allo svolgimento di un incarico retribuito da un altro datore di lavoro. E in questa direzione va inquadrata anche la disposizione che prevede l’obbligo di comunicare all’amministrazione di appartenenza i compensi corrisposti.
In questo caso però un tale rapporto non esiste, in quanto si tratta di prestazioni volontarie a favore di un’associazione sportiva dilettantistica. Inoltre, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra l’associazione sportiva dilettantistica e l’istruttore, né le somme eventualmente da lui percepite possono considerarsi redditi da lavoro, rientrando esse, ai fini fiscali, nella categoria dei “redditi diversi”, ex art. 67 comma 1, lettera m) del Dpr n. 917 del 1986. Infine, l’associazione è un ente affiliato a una federazione sportiva, riconosciuta dal Coni; pertanto torna applicabile tutta la normativa in tema di enti non lucrativi e in particolare quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche.
Nel caso in esame si deve fare invece riferimento al comma 23 dell’art. 90 L. 289/2002 (Finanziaria 2003) che recita: «I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917».
Considerato che l’art. 90 c. 23 della L. 289/2002 prevede che il dipendente pubblico debba svolgere la sua collaborazione con l’associazione sportiva a titolo gratuito, salvo le indennità ex art. 67 Tuir; che null’altro aggiunge in tema di adempimenti; che i rimborsi forfettari di cui all’art. 67 c.1 lett. M, non rientrano nel concetto di “incarico retribuito” di cui all’art. 53 c.7 – 9, trattandosi di “redditi diversi”; che dette somme sono escluse da imposizione diretta (art. 69 c. 2 Tuir e art. 25 L. 133/99); e che infine, sono altresì escluse dai contributi Inps, Inail ed Enpals, si ritiene che, fatti salvi gli obblighi di servizio, al dipendente pubblico non deve essere rilasciata nessuna autorizzazione. Inoltre, che non gli può essere imposto nessun limite d’orario o di compenso e nessuna comunicazione ai sensi del c. 11 art. 53/165 deve essere fatta da parte dell’associazione sportiva. Altre amministrazioni pubbliche hanno già provveduto in tal senso.
Riassumendo: i dipendenti pubblici possono prestare, previa “comunicazione ” all’amministrazione di appartenenza, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a “titolo gratuito” e “fatti salvi gli obblighi di servizio”.
Possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) e i rimborsi forfetari di cui all’art.67, comma 1 lett. m) Tuir. Ciò deve limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali.
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