Il 16 febbraio 2010 è stato siglato un accordo interconfederale tra le associazioni Confsal, Fesica, Fisals, Cifa e Fedarcom sulla formazione. Interessa anche le onlus?
Importanti indicazioni sono state fornite per quanto attiene la possibilità di far svolgere formazione al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante soltanto all’interno della propria azienda. Un ruolo importante di controllo viene affidato all’ente bilaterale di riferimento, che dovrà verificare non solo la conformità del contratto di apprendistato al Ccnl applicato, ma anche il percorso di formazione previsto. Tale percorso dovrà essere definito dal contratto collettivo applicato, il cui compito dovrà essere quello di scindere la formazione trasversale di base e la formazione professionalizzante. Importante sottolineare come la contrattazione, ora, potrà anche individuare qualifiche professionali non previste dagli attuali contratti collettivi.
Al termine del periodo formativo sarà il datore di lavoro ad attestare l’avvenuta formazione informando sia il lavoratore che l’ente bilaterale della qualifica professionale acquisita. Spetta al datore comunicare entro cinque giorni al Centro per l’impiego, competente territorialmente, i nominativi degli apprendisti a cui è stata attribuita la qualifica professionale. Lo stesso datore di lavoro dovrà comunicare al Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti per i quali è cessato il rapporto di lavoro, entro cinque giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro.
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