È di circa 30 euro per giorno lavorativo per disabile non occupato l?indennità che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici devono pagare per essere esonerati dall?assumere l?intera quota di disabili loro assegnata dalla legge 68/99. L?indennità si versa al Fondo regionale per l?occupazione dei disabili.
Ai sensi dell?art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività, possono essere parzialmente esonerati dall?obbligo di assumere l?intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l?occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta.Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, ha fissato la misura di tale contributo in euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
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