Nello statuto di un’associazione come devono essere regolamentate le condizioni per l’ingresso di nuovi associati?
La regolamentazione delle condizioni per l’ingresso di nuovi associati costituisce, per legge, uno degli elementi obbligatori da indicare nello statuto di un’associazione.
Quello di associazione è per sua natura un contratto “aperto”, e sono pertanto inammissibili clausole che vietino del tutto l’ingresso a nuovi associati. Sono inammissibili anche clausole statutarie che permettano a chiunque di entrare, senza limitazioni, o che rimettano all’arbitrio degli amministratori l’ammissione dei soci. Lo statuto può prevedere requisiti soggettivi per l’ingresso (ad esempio essere medico per un’associazione che si occupi di chirurgia nei Pvs). L’associazione non è vincolata, pur in presenza dei requisiti, all’ammissione del richiedente; il rigetto della richiesta deve essere tuttavia motivato. Solitamente è previsto che sull’ammissione si pronunci l’organo amministrativo, ma potrebbero decidere anche gli associati, con le maggioranze previste dallo statuto. L’interesse dell’associazione al controllo sull’ingresso dei nuovi soci deve rivestire carattere generale, in conformità alla impersonalità dello scopo che l’associazione si prefigge, e rispettare il principio di parità di diritti e doveri degli associati; quello di chi entrare nell’associazione è un’interesse «di serie»: quindi sono inammissibili norme di statuto che attribuiscano ad alcuni soci (ad esempio i fondatori) il diritto di veto su eventuali nuovi ingressi.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it