Non profit
Onlus e quote societarie: la via è molto stretta
Ecco quando la partecipazione è ammessa
di Redazione
La detenzione di quote societarie da parte di enti senza scopo di lucro è una questione ampiamente discussa, che nel tempo è stata soggetta a diverse interpretazioni. Prima di entrare nel merito della problematica occorre sottolineare come i pronunciamenti emanati fino ad oggi, si occupino principalmente di enti in possesso delle qualifica di onlus.
L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si è più volte espressa sull’argomento ed ha ? sempre ? ritenuto che la detenzione di partecipazioni in società commerciali è consentita alle onlus a condizione che il possesso delle quote si sostanzi in una gestione “statico-conservativa” del patrimonio e che l’operazione sia finalizzata alla realizzazione di utili da destinare alle attività istituzionali.
Al contrario, qualora l’ente assuma funzioni di “coordinamento e controllo” all’interno del veicolo societario, sempre a detta dell’Agenzia, potrebbe addirittura verificarsi la perdita della qualifica di onlus considerato che tale attività verrebbe considerata come non conforme alle previsioni di cui al dlgs 460/97. In base a tale interpretazione, quindi, risulterebbe inconciliabile con lo status di onlus un rilevante potere di gestione all’interno di un veicolo societario.
A conclusioni diverse è giunta però l’Agenzia per il terzo settore (oggi in fase di smantellamento) che ha ritenuto come tale attività sia perfettamente compatibile con la qualifica di onlus, in quanto la detenzione di partecipazioni di controllo non configurerebbe necessariamente una fattispecie elusiva. Anche una pronuncia giurisprudenziale di qualche anno fa sembrerebbe confermare, indirettamente, tale orientamento in quanto ha evidenziato come la partecipazione ad una società di capitali non sarebbe astrattamente inconciliabile con il fine non lucrativo, a condizione che gli utili vengano comunque utilizzati per il perseguimento di un fine solidaristico.
Di recente vi è stata un’apertura interessante sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia per il terzo settore. Entrambe si sono nuovamente pronunciate sull’argomento, precisando che il limite del “controllo” ? sopra evidenziato ? può essere superato solo qualora il veicolo societario “controllato” dalla onlus assuma la qualifica di impresa sociale ex lege, in considerazione del fatto che rientrerebbe comunque nell’alveo degli enti non lucrativi.
Come può facilmente evincersi dalle diverse posizioni citate, si tratta di un aspetto particolarmente complesso che ? soprattutto con riferimento agli enti “tradizionali” ? dovrebbe essere definito con maggiore chiarezza, anche tramite un preciso intervento normativo.
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