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Piemonte – Disciplina della diffusione dellesercizio cinematografico del Piemonte (BUR 29/12/2005 n. 52 SO n. 1)
di Redazione
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e principi)
1. Nellambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dallarticolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.
2. Al fine di promuovere una più adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dellimprenditoria e delloccupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) valorizzazione della funzione dellesercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi di programmazione per linsediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, linsieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema allaperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui allarticolo 4, allestito su unarea delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) per cinecircoli e cinestudi si intendono spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza.
Art. 3.
(Indirizzi di programmazione)
1. Secondo quanto disposto dallarticolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dellesercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire lofferta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo allintegrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche di cui al regolamento attuativo previsto allarticolo 4.
Art. 4.
(Strumenti di programmazione)
1. Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui allarticolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per lautorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Nella predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) i criteri per lubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) lesigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
e) la dimensione, la qualità e la completezza dellofferta nel bacino di utenza;
f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti;
g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
h) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui allarticolo 6 e le modalità di effettuazione dellistruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 5.
(Nucleo di valutazione)
1. Ai fini dellapplicazione e della verifica del regolamento di cui allarticolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione (di seguito Nucleo) così composto:
a) un rappresentante delle Direzioni regionali competenti;
b) un rappresentante dellUnione province piemontesi (UPP);
c) un rappresentante ciascuno per:
1) lAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Associazione regionale del Piemonte;
2) la Lega delle autonomie locali;
3) lAssociazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI);
d) un rappresentante dellUnioncamere Piemonte;
e) un rappresentante dellAssociazione generale italiana dello spettacolo – Delegazione interregionale Piemonte e Valle dAosta.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono designati dagli enti di appartenenza.
3. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 6. Dura in carica tre anni e può avvalersi, di volta in volta, nellesame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della provincia e di un rappresentante del comune territorialmente competenti.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo può avvalersi di un rappresentante dellUnione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 6.
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dellistruttoria sono disciplinate dal regolamento di cui allarticolo 4.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo, fatto salvo quanto disposto in applicazione dellarticolo 4, comma 2, lettera f).
Art. 7.
(Monitoraggio)
1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dellofferta cinematografica, provvede a realizzare:
a) un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dellAssociazione generale italiana dello spettacolo;
b) un rapporto annuale sullandamento e le tendenze dei consumi cinematografici.
2. Il rapporto di cui al comma 1, lettera b), e ogni altra informazione utile per una valutazione dellapplicazione della legge sono trasmesse a cura della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8.
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione il rapporto di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissione consiliare competente trascorso un anno dallentrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2005
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 154
– Presentato dalla Giunta regionale l11 ottobre 2005.
– Riassunto dal Consiglio regionale ex articolo 77 del Regolamento l11 ottobre 2005.
– Rinviato dal Consiglio in VI Commissione in sede referente, ex articolo 81 del Regolamento, il 19 ottobre 2005.
– Testo licenziato dalla Commissione VI il 3 novembre 2005 con relazione di Giampiero Leo, Paolo Cattaneo.
– Approvato in Aula il 21 dicembre 2005 con 42 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
– Il testo dellarticolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è il seguente:
Art. 22. (Apertura di sale cinematografiche)
1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche alla ristrutturazione o allampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, linsieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema allaperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su unarea delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
4. Ai fini delliscrizione negli elenchi di cui allarticolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche gli eventuali periodi di sospensione dellesercizio per periodi superiori a sei mesi.
5. Lautorizzazione allapertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta..
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