Non profit
privati o aziende, vantaggi per tutti
Il fisco concede agevolazioni a chi dona alle ong
di Redazione
Quando accadono calamità come quelle di Haiti il primo impulso è quello di fare qualcosa, di aiutare come si può. Quindi di fare una donazione alle organizzazioni che sono sul campo, e i cui appelli ci giungono dai mass media. Una volta fatta la donazione, però, è lecito chiedersi quali vantaggi la legge italiana concede al donatore, vantaggi che sono stati pensati per incentivare un gesto di generosità che fa onore a chi lo compie ed è di enorme aiuto a chi lo riceve. Il nostro esperto ci guida alla scoperta delle agevolazioni previste.In Italia abbiamo almeno tre leggi che possono aiutare i potenziali donatori nella loro opera di affidamento delle risorse. La prima è il Dl 35/2005 dove, all’art. 14, troviamo le disposizioni note come +Dai -Versi che riguardano le persone fisiche (i privati per capirci) che possono effettuare erogazioni liberali in denaro per un importo che non deve superare il 10% del reddito complessivo imponibile.
Attenzione però: i versamenti devono essere “canalizzati” e quindi effettuati attraverso bonifici bancari o moneta elettronica (carte di credito).
La seconda è la legge 133/99 (cfr. art. 27). In questo caso per le imprese (e solo loro) è fiscalmente deducibile il 100% delle erogazioni liberali in denaro (comma 1) sia le cessioni gratuite di beni-merce o di beni strumentali (comma 2), senza le limitazioni previste dall’art. 100 Tuir (deducibilità limitata al 2% del reddito d’impresa dichiarato) né quelle previste dall’art. 14, Dl 35/1995 (+Dai -Versi).
I soggetti per il tramite dei quali si possono effettuare le donazioni alle popolazioni colpite dalle calamità pubbliche o da altri eventi straordinari sono stati precisati con il Dpcm 20 giugno 2000 e sono: a) onlus di cui all’art. 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460; b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro (per esempio Unione Europea e Onu); c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (per esempio anche la Croce Rossa Italiana, almeno sino a quando sarà ancora ente di diritto pubblico); e) associazioni sindacali e di categoria.
In particolare, la cessione gratuita di beni non si considera destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e quindi non rileva ai fini della determinazione dei ricavi o delle plusvalenze. Si ritiene che le erogazioni liberali di questo tipo siano deducibili anche ai fini Irap, mentre restano dubbi sull’applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione dell’Iva sugli acquisti alle cessioni gratuite di beni. Ciò che ai fini del Tuir non è considerato «destinazione estranea» non sempre è considerato tale ai fini Iva.
La terza è la legge 49/1987 che istituisce e regola le attività delle organizzazioni non governative (ong): i fornitori non devono chiedere alcuna dichiarazione di intento alle ong, è sufficiente che l’organizzazione cliente dichiari gli estremi del provvedimento di riconoscimento di idoneità da parte del ministero degli Affari esteri e la destinazione (il Paese estero) dei beni.
Per comprovare l’avvenuta esportazione non è necessario trasmettere al fornitore la copia della fattura vistata dalla dogana di uscita: il decreto ministeriale 10 marzo 1988 n. 379 afferma che si è esonerati da qualsiasi responsabilità se la destinazione estera dei beni e il provvedimento di riconoscimento della ong sono riportati sui documenti di trasporto e sulla fattura.
È utile precisare che se la spedizione è effettuata mediante trasporto o spedizione all’estero a cura o a nome del cedente, la cessione si configura come un’operazione ex art. 8, comma 1, lettera a) Dpr 633/72 e quindi rilevante ai fini della formazione del plafond Iva.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.