Non profit
Quando alle non profit conviene la mediazione
Dalle liti fra associati alle controversie fra enti
di Redazione
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale su diritti disponibili secondo le disposizioni previste dal decreto.
In alcune materie, però, il tentativo di mediazione diventa obbligatorio e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Queste materie sono quelle previste nel primo comma dell’articolo 5; gran parte di esse sono entrate in vigore il 21 marzo 2011 mentre dal 20 marzo 2012 l’obbligo riguarda il condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Le materie per le quali il tentativo obbligatorio opera dal 21 marzo 2011 sono: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chiunque può utilizzare la mediazione. Pertanto, oltre al comune cittadino o all’impresa possono essere interessati tutti gli enti non profit che hanno necessità di dirimere una controversia di qualunque tipo, l’importante è che riguardi diritti disponibili. Potrebbe, pertanto, riguardare una lite sorta tra gli associati di un ente, oppure una controversia nella relazione tra i dirigenti ovvero tra gli operatori dell’ente non profit, o ancora con gli utenti o i fornitori di servizi dell’ente stesso. Potrebbe, infine, riguardare una controversia sorta tra enti non profit per questioni di tipo culturale o operativo sul territorio. Perché ricorrere alla mediazione? Quali vantaggi produce? Innanzitutto è una procedura molto più veloce di un’azione giudiziaria: in genere si conclude nel giro di 60-90 giorni. È, inoltre, economica rispetto ad altre procedure ed è riservata, perché tutto ciò che viene riferito dalle parti in mediazione non può essere divulgato all’esterno e non può essere utilizzato in un eventuale successivo giudizio. Una delle caratteristiche più importanti della mediazione è che essa tende a salvaguardare la relazione tra le parti nella speranza di migliorarne i rapporti. Se questo non bastasse, il decreto legislativo offre anche vantaggi fiscali quali il non assoggettamento dell’accordo di mediazione all’imposta di registro nel limite di 50mila euro. Prevede, inoltre, un credito d’imposta, per chi partecipa alla mediazione, nella misura massima di 500 euro in caso di successo della mediazione e di 250 euro in caso di insuccesso. Inoltre, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
*vicepresidente dell’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Milano