Welfare

Quanti svantaggiati nelle cooperative miste?

di Redazione

Siamo dei ragazzi che hanno deciso di costituire una cooperativa, ma onestamente non sappiamo se costituire una cooperativa sociale di tipo B, oppure una avente oggetto plurimo. Vorremo sapere: nel caso decidessimo di costituire una cooperativa sociale a oggetto plurimo, siamo comunque tenuti all’inserimento del 30% di soggetti svantaggiati? Se sì, su quali soggetti dovrà essere effettuato il conteggio del 30%?

Precisiamo subito un elemento importante: costituire una cooperativa sociale a oggetto plurimo significa costituire una cooperativa che possa svolgere sia le attività previste per una cooperativa sociale di tipo A che quelle previste per una cooperativa sociale di tipo B. Pertanto anche nella cooperativa sociale a oggetto plurimo c’è l’obbligo del rispetto dell’assunzione del 30% dei soggetti svantaggiati. Il conteggio deve essere effettuato, così come chiarito dal ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 42/2009 del 15 maggio 2009, solo sul personale impiegato nell’attività prevista per la cooperativa di tipo B. La giustificazione a tale risposta è data dal fatto che il personale impiegato nelle due differenti tipologie di attività previste per le cooperative sociali deve necessariamente ricoprire due differenti posizioni contributive Inps, in quanto soggetto ciascuno a regimi contributivi e benefici differenti.

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