Non profit

Quanto costa?

di Redazione

Le indennità dovute all’organismo di mediazione sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sono specificatamente ridotte e sono obbligatorie anche per gli organismi privati. Nei casi di mediazione facoltativa, gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono sempre essere approvate dal Ministro della giustizia. 

Esenzioni dalle spese
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità. 

Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro che in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione (da 105 euro a 9.240 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro) sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare i costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge. Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie. I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti. Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità. La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è contumaciale).

Rimane salvo il principio del gratuito patrocinio – e quindi l’esenzione totale dalle spese della procedura – per le parti che hanno diritto a questo istituto. Così come il beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo e l’esenzione della tassa di registro per le controversie fino a concorrenza di un valore di 50.000 euro.

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