Non profit

questa norma non convince. ecco perché

Il nostro esperto di non profit va controcorrente. E critica

di Redazione

Il limite delle onlus serviva a destinare con certezza a vantaggio dei deboli le risorse che lo Stato “perdeva” con le agevolazioni fiscali. Perché cambiare?
L a legge sulle onlus consente alle stesse di realizzare anche attività di “beneficenza” (art. 10); tempo fa ci si chiedeva cosa si intendesse con questo termine, un po’ desueto. Solo l’erogazione diretta di denaro (o di beni) a favore di persone bisognose? Una risposta e un’apertura virtuosa arrivò dall’Agenzia delle Entrate, che nel 2002 sentenziò l’applicabilità del termine (e la realizzazione delle attività) per quei casi di erogazione di risorse a favore di altre onlus o di enti pubblici. Superando una visione ancien régime , l’amministrazione finanziaria consentiva pertanto il passaggio di denaro da una onlus a un’altra per ragioni di beneficenza. Nessun altro ente (tranne gli enti pubblici) poteva essere beneficiario e per una ragione che chiamerei «il recinto onlus». Cos’è il recinto? Quando il legislatore ha voluto favorire certi enti (onlus), dando loro una fiscalità molto premiante (aumento delle agevolazioni, diminuzione degli adempimenti), ha vincolato ciò che per lo Stato si tramuta in costo (mancate entrate tributarie) al fatto che le risorse incassate dalle onlus non andassero fuori dal recinto onlus. Deve essersi detto: «Se devo perderci, le onlus utilizzino le risorse a vantaggio di soggetti svantaggiati, oppure a favore di altre onlus!». Sottoscrivo in pieno la premura e la prudenza del legislatore prima, e dell’Agenzia poi; le risorse che entrano nella disponibilità delle onlus (risorse che “costano” alla collettività dato che lo Stato non può tassarle) devono essere impiegate a favore delle attività per i soggetti svantaggiati (o per le attività di immantinente utilità sociale).
Una deputata (l’onorevole Elvira Savino del Pdl) ha proposto di allargare la schiera dei beneficiari delle onlus (coloro cioè che possono ricevere risorse dalle onlus) a quegli «enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale». Ecco come rompere un meccanismo virtuoso. I settori sono i famosi 11 delle onlus (sportivo dilettantistico, assistenza sociale, cultura, arte ecc), quindi di tutto un po’. Gli enti senza scopo di lucro sono enti non onlus: dalle parrocchie alle associazioni (o società) sportive dilettantistiche, ai circoli ecc. I progetti di utilità sociale sono? non lo so. Nessuno lo sa.
Le vere destinatarie della norma, a detta della stessa onorevole (che l’ha ammesso nella seduta del 22 dicembre 2008 alla commissione Finanze della Camera) sono le fondazioni di comunità, enti nati con il contributo di fondazioni d’origine bancaria che sviluppano in un territorio attività sociali. Dobbiamo ringraziarle per averci rotto, proprio sotto Natale, il giocattolo?

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