Non profit

Servizi comunitari, cambia il regime iva

Novità soprattutto per le ong che operano all'estero

di Redazione

È destinato a cambiare profondamente uno dei principi cardine dell’Iva, la territorialità dell’imposta, in altre parole il luogo in cui essa si applica. Più precisamente il cambiamento riguarderà i criteri di applicazione dell’imposta ai servizi e, conseguentemente, gli adempimenti fiscali connessi. Tutto questo per recepire le direttive comunitarie 8/2008/CE, 9/2008/CE e 117/2008/CE varate allo scopo di tassare i servizi nel luogo di fruizione e di fronteggiare le frodi fiscali alquanto frequenti nelle operazioni intracomunitarie.
Perciò i criteri che erano alla base dell’art. 7 del Dpr 633/72 saranno modificati e questo comporterà un ampliamento dell’uso dell’inversione contabile (o reverse charge) che prevede l’emissione da parte dell’utilizzatore italiano di un’autofattura con conseguente liquidazione dell’imposta.

La situazione attuale
Sino al 31 dicembre 2009 (salvo proroghe dell’ultimo minuto), la territorialità dell’Iva per i servizi funziona così: come regola generale, un servizio è soggetto a Iva a seconda del luogo di domicilio/residenza del soggetto che ne usufruisce (comma 3 dell’art. 7); ci sono però una serie di deroghe al criterio generale, tanto che viene da dire che l’eccezione è (di fatto) la regola (art. 7 dal comma 4 in poi). Aggiungiamo che attualmente, per gli enti non commerciali, vige la regola secondo la quale se il servizio è reso in ambito di attività istituzionale, si applicano le regole del B2C (business to consumer) e quindi è il prestatore che applica l’imposta del Paese europeo in cui ha sede. Se il servizio è reso in ambito commerciale, si applicano le regole del B2B (business to business) e quindi l’Iva è autoliquidata dall’ente. Dopo il 1° gennaio 2010
Dal 1° gennaio 2010 le novità saranno diverse: primo, il criterio sarà quello del luogo in cui ha sede il committente che corrisponde, anche se non necessariamente, al luogo in cui il servizio è “consumato”. In tal modo il gettito dovrebbe affluire all’erario dello Stato che ha titolo alla sua percezione. Anche gli enti non commerciali che operano in regime istituzionale saranno “attratti” nell’ambito delle regole del B2B con ampliamento degli adempimenti a loro carico, di cui si parlerà più approfonditamente nel prossimo intervento. Inoltre aumenta il limite previsto dal cosiddetto regime derogatorio, che passa dagli attuali 8.236,31 euro a 10mila.Per gli enti non commerciali si estenderanno ai servizi le regole che già ora sono valide per le operazioni intracomunitarie che riguardano i beni: se si supereranno i 10mila euro l’anno di acquisti intracomunitari tra beni e servizi, l’ente dovrà chiedere la partita Iva e liquidare l’imposta eseguendo un apposito versamento e presentando le dichiarazioni del caso. Attualmente (e quindi per i beni intracomunitari) si tratta del mod. intra-12 e del modello intra-2. Ovviamento è prevista l’introduzione di un nuovo modello intra per poter accogliere le operazioni relative ai servizi.
Altra novità in arrivo è la modalità di presentazione del modello, che avverrà esclusivamente attraverso i canali telematici, con conseguente obbligo di identificazione e accreditamento se l’ente intende presentarli in proprio. È comunque sempre possibile utilizzare intermediari telematici già abilitati dall’Agenzia delle Dogane.

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