Sono il dirigente dei servizi sociali di un Comune della Campania con meno di 50mila abitanti. Quali sono le procedure per ottenere i contributi previsti per lo svolgimento di attività socialmente utili e di politiche attive del lavoro?
Per rispondere a questo quesito occorre esaminare quanto riportato nel decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 gennaio 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio. Per essere ammesso al contributo un Comune deve presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU, una apposita domanda al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, Divisione III. Nella domanda dovrà essere indicato il numero degli abitanti del Comune richiedente il contributo e il numero delle persone che svolgono attività socialmente utile con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 (o da data precedente). Inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione da cui è possibile evincere che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in toto o in parte, di enti diversi dal Comune richiedente il contributo. Il contributo è pari al 50% dell’assegno spettante a ogni singolo lavoratore, per un periodo di sei o tre mesi a seconda che il Comune rientri o meno nelle zone dell’Obiettivo 1 CE, ovvero le regioni meridionali. Solo dopo l’approvazione della graduatoria, il ministero del Lavoro stipulerà con i singoli Comuni le convenzioni per trasferire gli importi.
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