Formazione

Sostanze dopanti: entro gennaio i dati delle farmacie

I dati vanno trasmessi in via elettronica al ministero della Salute

di Redazione

Entro il 31 gennaio i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, al Ministero della salute, i dati riferiti all?anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate dal D.M. 24 ottobre 2006.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
– quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
– quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l?allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell?anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

Info: www.ministerosalute.it

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