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Spetta alle onlus “premiare” i pensionati

Un chiarimento del ministro Brunetta

di Redazione

Spetta alle associazioni stabilire se l’attività svolta dal pensionato sia «continuativa» oppure no. Il pronunciamento del dipartimento di Brunetta riguarda una normativa (l’articolo 72 del Dl 112/2008 trasformato nella legge 133/2008) che ha previsto per i pubblici dipendenti a cui mancano cinque anni al raggiungimento dei quarant’anni utili per andare in pensione (tranne per coloro che lavorano nella scuola) di poter essere esonerati dal servizio, potendo scegliere di trascorrere questi anni impegnati in «attività di volontariato svolta in modo continuativo» presso onlus, e ottenendone così vantaggi ai fini pensionistici. Tale richiesta, non revocabile, deve essere inoltrata entro il 1° marzo di ogni anno all’amministrazione pubblica da cui dipende l’interessato, e può essere richiesta negli anni 2009, 2010 e 2011, così come stabilito da una circolare Inpdap (n. 5 del 4 marzo 2009).
La richiesta non deve essere accettata automaticamente dall’amministrazione pubblica; quest’ultima infatti deve decidere se accogliere o meno la richiesta del lavoratore. Altro passaggio importante è che l’Inpdap, con la circolare già richiamata, ha chiarito che le amministrazione pubbliche interessate dal provvedimento sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni e gli enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni (tra cui, per esempio, le Camere di commercio, il Coni, il Cnel, l’Istituto poligrafico dello Stato).
Negli anni in cui chiederà di essere esonerato dal lavoro, il dipendente non perderà nulla a livello contributivo, anche per gli importi dovuti ai fini del trattamento di fine servizio. Per quanto attiene l’aspetto retributivo, il lavoratore percepirà il 50 o il 70% dell’importo dovuto a seconda che decida di non svolgere alcun tipo di attività (50%), oppure decida di svolgere «attività di volontariato in modo continuativo e esclusivo» presso una onlus, una associazione di promozione sociale, una ong che opera nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo (70%), documentata e certificata. Inoltre l’Inpdap ha affermato che saranno individuati anche altri soggetti, dove chi intende essere esonerato dalla propria attività potrà prestare la propria opera, con apposito decreto del ministero dell’Economia che sarà emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dl 112/2009.
Poi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione pubblica, che in data 11 dicembre 2009 ha chiarito cosa si intende per «attività di volontariato svolta in modo continuativo». È stato precisato che, non essendo stato stabilito dalla norma un monte ore minimo, questo dovrà essere valutato caso per caso; la tipologia di ente presso il quale può essere svolta l’attività infatti è varia, per cui la collaborazione può svolgersi in maniera differente. Per questo è demandata alla singola associazione sia la valutazione che l’attestazione che l’attività venga svolta in modo continuativo. Chiaramente non potrà essere ritenuta attività a carattere continuativo quella svolta in maniera sporadica o saltuaria, in quanto diventa necessaria l’assiduità e sistematicità della prestazione, perché possa il dipendente ottenere l’elevazione della retribuzione al 70%.

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