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Toscana – Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana (BUR 4/1/2006 n. 1)
di Redazione
ARTICOLO 1 (Principi generali e finalita`) 1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall`articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Toscana: a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale; b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilita` sociale; c) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalita` di mutualita`, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell`attivita` svolta; d) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale. 2. La Regione, nell`ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese. 3. La Regione, attraverso la presente legge, opera per: a) promuovere e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni; b) diffondere la conoscenza dei principi, dei valori e della cultura cooperativa. ARTICOLO 2 (Soggetti beneficiari ) 1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle societa` cooperative: a) che sono regolarmente iscritte all`Albo delle societa` cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell`articolo 7, comma 1, della l. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"); b) che hanno almeno una unita` produttiva nel territorio toscano; c) che applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative. 2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle societa` cooperative di cui al comma 1. ARTICOLO 3 (Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative) 1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attivita` di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonche` le attivita` volte a garantire alle imprese il piu` agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l`attivita` di appositi Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC. 2. Ai fini dell`accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disponibilita` di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale; b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attivita` a favore di tutte le societa` cooperative richiedenti le prestazioni. ARTICOLO 4 (Consulta regionale della cooperazione) 1. La Consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata Consulta, e` presieduta dall`Assessore regionale competente. 2. Nella Consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l`ANCI Toscana, l`Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l`IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. Fanno inoltre parte della Consulta due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale. 4. La Consulta e` nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. 5. Ai componenti la Consulta non compete alcuna indennita` di presenza o di carica. 6. La composizione e le modalita` di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all`articolo 12, di attuazione della presente legge. ARTICOLO 5 (Compiti della Consulta regionale della cooperazione) 1. La Consulta esercita le seguenti funzioni: a) esprime parere alla Giunta regionale sui progetti di legge e di regolamento regionale in materia di cooperazione; b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalita` della presente legge; c) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo; d) esprime parere su progetti regionali per attivita` finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione; e) esprime parere in ordine al rilascio dell`accreditamento regionale ai CAIC; f) esprime parere sul piano di lavoro dell`Osservatorio regionale toscano della cooperazione di cui all`articolo 7 e le relative modalita` di funzionamento dell`Osservatorio; g) propone iniziative finalizzate al sostegno dell`attivita` degli enti bilaterali; h) formula proposte in ordine alla conferenza regionale della cooperazione di cui all`articolo 6; i) formula proposte in ordine al miglioramento qualitativo dei servizi anche rispetto alla determinazione e al controllo degli standard di qualita` e alle procedure relative all`affidamento; j) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili; k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale. ARTICOLO 6 (Conferenza regionale della cooperazione) 1. La Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell`economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali. ARTICOLO 7 (Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione) 1. La Regione provvede all`acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per orientare efficacemente le politiche regionali dirette allo sviluppo, alla qualificazione ed al monitoraggio della cooperazione attraverso l`Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione, di seguito denominato Osservatorio, che opera nell`ambito della direzione generale regionale competente per materia; alle attivita` dell`Osservatorio concorrono le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l`Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere). 2. L`Osservatorio realizza una banca dati e cura l`aggiornamento e la raccolta dei dati medesimi e delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia` disponibili. 3. Il sistema informativo regionale, in conformita` a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell`amministrazione elettronica della societa` dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), assicura la gestione dei dati e le elaborazioni necessarie all`attivita` dell`Osservatorio e si raccorda con l`albo delle societa` cooperative. 4. L`attivita` dell`Osservatorio e` supportata da una commissione tecnica, la cui composizione e` definita dalla Giunta regionale. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. ARTICOLO 8 (Attivita` dell`Osservatorio) 1. L`Osservatorio svolge le seguenti attivita`: a) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa dei suoi valori e principi; b) costante monitoraggio della realta` cooperativa nel territorio toscano, in particolare sull`utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull`andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale, sull`innovazione, sulla formazione professionale e sulle strategie di crescita imprenditoriale; c) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale; d) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale; e) informazione sull`attivita` svolta dal sistema della cooperazione regionale; f) valutazione dell`efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo; g) predisposizione, con cadenza biennale, di un rapporto sullo stato della cooperazione; h) analisi e rilievi in ordine ai progetti regionali di cui all`articolo 5, comma 1, lettera d); i) altre iniziative in materia di cooperazione, su richiesta della Giunta regionale e della Consulta. ARTICOLO 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione) 1. La Regione, nell`ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita` produttive), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate: a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative; b) allo sviluppo, integrazione e capitalizzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione all`accesso al credito e mediante specifici strumenti finanziari; c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell`innovazione e della ricerca ed all`attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialita` interna, anche attraverso i CAIC di cui all`articolo 3; d) all`attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell`orientamento, della formazione professionale e del lavoro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la diffusione della cultura cooperativa; e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili; f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale. ARTICOLO 10 (Consorzi fidi) 1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione dei Confidi iscritti all`elenco speciale di cui all`articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella gestione dei fondi di agevolazione e di incentivazione regionale, secondo quanto previsto dall`articolo 155 del d.lgs. 385/1993, come modificato dal comma 32 dell`articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. ARTICOLO 11 (Cooperazione sociale) 1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell`organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di politiche sociali. 2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all`erogazione dei servizi. 3. Nell`ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli Enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l`accesso al credito agevolato, nonche` misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore. ARTICOLO 12 (Regolamento regionale) 1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall`entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento: a) i requisiti, le modalita` e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonche` la relativa documentazione; b) le tipologie e la quantita` dei servizi erogabili; c) le modalita` di controllo sulla documentazione prodotta; d) le verifiche sulle attivita` prestate ai fini del mantenimento dell`accreditamento; e) la composizione e le modalita` di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione. ARTICOLO 13 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall`articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell`ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziate nel bilancio di previsione 2006. 2. Agli oneri derivanti dall`articolo 9, comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell`ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002, stanziate nel bilancio di previsione 2006. 3. Agli oneri derivanti dall`articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell`ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005, stanziate nel bilancio di previsione 2006. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ARTICOLO 14 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 59 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e` abrogata.
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