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Umbria – Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza. Il Consiglio regionale ha approvato (BUR 31/1/2007 n. 5)
di Redazione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dellarticolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire linclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dellappropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
ARTICOLO 2
(Accesso a trattamenti terapeutici)
1. Laccesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da arte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3. La certificazione di cui al comma 1 è esentata dallesplicitazione delle metodiche di accertamento.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 22 gennaio 2007
LORENZETTI
Note:
Nota allart. 1:
Il testo dellart. 13 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante Nuovo Statuto della Regione Umbria (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17 Edizione Straordinaria), è il seguente:«Art. 13. Diritto alla salute.
1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la ualità delle prestazioni.
2. La Regione, nellattuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della ersona malata.
3. La Regione riconosce nellattività fisica e sportiva un momento eterminante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.
4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrità dellambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.
5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita.»
Nota allart. 2:
? La legge 21 febbraio 2006, n. 49 Conversione in legge, con
modificazioni del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dellAmministrazione dellinterno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi., è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 febbraio 2006, n. 48.
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