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Umbria – Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i

di Redazione

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d’interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L’attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

2. Sono considerate attività d’interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell’impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l’autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.

4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico- imprenditoriale.

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