Mondo
Un trust in aiuto ai più deboli
L'Agenzia per il Terzo settore pubblica un atto di indirizzo che permette di creare un "trust" onlus
di Redazione

L’Agenzia del Terzo Settore, ha pubblicato un atto di indirizzo (scaricabile in allegato) che tratta della possibile configurabilità a determinate condizioni, di un Trust nella veste di una ONLUS per poter devolvere rendite a soggetti più deboli.
In riferimento alle Onlus, il legislatore, con l’art. 10, del Dlgs n. 460/1997, lascia ampia facoltà di scelta in merito alla veste giuridica dei soggetti che possono assumere la qualifica, di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), mentre per quanto riguarda il trust i commi da 74 a 76, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto lo stesso, per la prima volta nel comparto tributario nazionale, quale soggetto passivo d’imposta, modificando l’art. 73, del dpr n. 917/1986 (Tuir). In particolare viene riconosciuto l’autonoma soggettività tributaria del Trust che costituisce un presupposto fondamentale per verificare se allo stesso possa essere attribuita la qualifica di Onlus.
L’agenzia, partendo dalla normativa e da tali assunti, ha approvato un atto di indirizzo sul “Trust – Onlus”, e in particolare nel documento prende appunto corpo la possibilità di costituire un Trust con la veste di Onlus al fine di destinare patrimoni a finalità sociali riconosciute come rilevanti e di interesse generale. La possibilità di qualificare il Trust come Onlus, darebbe l’opportunità di usufruire dei relativi vantaggi fiscali. L’Agenzia richiamando l’articolo con il quale il legislatore indica in via residuale i soggetti destinatari delle disposizioni relative alle Onlus, nell’atto di indirizzo ritiene dunque essere possibile ricomprendere il Trust, il quale è visto come uno strumento agile e flessibile adatto a rispondere alle esigenze della società.
Il Trust dovrà essere costituito mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contente tutte le clausole richieste per le Onlus, naturalmente si dovrà prevedere uno scopo con finalità di solidarietà sociale nei settori indicati tassativamente dal legislatore o con attività rivolte verso soggetti svantaggiati, come richiamati dal comma 2, del medesimo articolo 10. Bisognerà anche prevedere le clausole che prevedano l’irrevocabilità destinata al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di distribuzione degli utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre Onlus in caso di scioglimento, l’inserimento nella denominazione della qualifica o dell’acronimo Onlus.
La qualifica di Onlus precisa il documento, può essere attribuita, con la conseguente applicazione di tutte le agevolazioni disposte a favore di detti soggetti, anche al Trust opaco o di scopo, ma che la stessa non può essere preclusa al trust “trasparente”, purché i beneficiari indicati procedano nelle erogazioni a favore di altre Onlus o di enti non profit.
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