Non profit

Una Banca del tempo può attivare contratti occasionali o co.pro?

La legge 30/2003 (riforma del mercato del lavoro) e il conseguente decreto legislativo attuativo 276/2003 regolamentano i contratti di collaborazione al titolo VII

di Redazione

Siamo della Banca del tempo di Padova, ente non commerciale di tipo associativo, registrati all?Albo delle associazioni del Comune e della Provincia di Padova. Per la realizzazione di un progetto sperimentale della durata di sei mesi possiamo remunerare dei collaboratori occasionali di tipo ordinario o stipulare un contratto a progetto? Possiamo attingere da un contributo erogatoci dalla Regione Veneto per remunerare il lavoratore? A quali adempimenti è soggetta la nostra associazione? A quali è soggetto il collaboratore?

BdT – Padova (email)

La legge 30/2003 (riforma del mercato del lavoro) e il conseguente decreto legislativo attuativo 276/2003 regolamentano i contratti di collaborazione al titolo VII. Il contratto di collaborazione occasionale comma 2 art. 61 si può stipulare per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell?anno solare e per un compenso complessivamente percepito di 5mila euro. Inoltre, è possibile per collaboratori che esercitano professioni intellettuali e sono iscritti agli albi professionali.

Il contratto di collaborazione a progetto è invece riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l?esecuzione dell’attività lavorativa. Dall?art. 62 al 69 il decreto 276 prevede la forma del contratto il corrispettivo, i diritti del collaboratore, l?estinzione del contratto e altro.

Alla domanda «…possiamo attingere da un contributo della Regione Veneto» non è possibile rispondere poiché non conosciamo la natura del contributo. Se fosse un contributo che finanzia un progetto, di solito è possibile remunerare il collaboratore.

Gli adempimenti dell?associazione non si capisce se sono riferiti al contributo (forse è un progetto ?) o quelli derivanti dalla stipula di un co.pro.: in entrambi i casi consigliamo per gli aspetti contributivi, fiscali oltre a quelli normativi già menzionati, o di rendicontazione di rivolgersi sul territorio a consulenti che si occupano della materia.

Il collaboratore per gli adempimenti può invece rivolgersi alla sede Cisl di Padova, via del Carmine, 3 (tel.049.8764919).

Ufficio politiche sociali e mercato del lavoro – Cisl Milano

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