Non profit

Una nuova soluzione per i conflitti

di Redazione

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia (input).

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa:

– Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo

– La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia

– Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà
– L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia

La mediazione può essere:

– facoltativa,e cioè scelta dalle parti

– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato, senza successo, la mediazione 

Mediazione obbligatoria
La mediazione è obbligatoria, dal 21 marzo 2011 nei casi di una controversia in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni; ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi bancari e finanziari.

L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili.

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