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Veneto Circ 09/99IPABNuove norme per l’organizzazione e il funzionamentodel Comitato Regionale di Controllo”.Procedimenti attuativi.
di Redazione
Circolare 13 aprile 1999, n. 9.
L.R. n. 18 in data 12 aprile
1999 concernente
“Nuove norme
per l’organizzazione e il funzionamento
del Comitato Regionale di Controllo”.
Procedimenti attuativi.
(Approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione 13 aprile 1999, n.
1169).
(B.U. n. 36 del 23 aprile 1999).
Premessa
Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 13 aprile
1999 è pubblicata la L.R. 12 aprile 1999, n. 18, concernente
“Nuove norme per l’organizzazione e il funzionamento de
l Comitato Regionale di Controllo”.
Con la legge in oggetto il Consiglio Regionale ha
disciplinato ex novo l’esercizio della funzione di
controllo sugli atti degli Enti Locali da parte del CO.RE.CO.,
rigorosamente limitato ai soli atti fondamentali di cui
all’elencazione sancita all’art. 17, comma 33, della legge
n. 127 del 15 maggio 1997.
E’ innanzi tutto da sottolineare in questa sede il fatto,
di grande rilievo sotto il profilo istituzionale, che
l’entrata in vigore della già citata legge 127/1997 ha inciso
radicalmente sui contenuti della legge 8 giugno 1990,
n. 142, modificando sostanzialmente la disciplina di cui
agli articoli 45, 46 e 48 per ciò che attiene ai tempi, alle
modalità ed ai limiti del controllo preventivo di legittimità
sugli atti degli Enti Locali.
Contestualmente, con l’entrata in vigore della legge 127/1997,
è stata formalmente sancita la facoltà, per le Regioni, di
attivare servizi di consulenza in favore degli Enti Locali affinchè
questi ultimi possano ottenere preventivi elementi di valutazione i
n ordine all’adozione di atti o provvedimenti di
particolare complessità ovvero che attengano ad aspetti
innovativi dell’attività deliberativa.
Da ultimo, la stessa legge 127/1997, valorizzando il ruolo
del Difensore Civico Regionale, ha attribuito allo stesso la
nomina di commissari ad acta nelle ipotesi di omissione o
ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge da parte
dei Comuni o delle Province.
La presente circolare, approvata dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 1169 in data 13.4.1999, ha lo scopo
di richiamare l’attenzione degli Amministratori locali sui
contenuti della L.R. n. 18/1999; essa si pone altresì l’obiettivo
di illustrare i termini e le modalità procedimentali per il
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di controllo,
incentrato quest’ultimo sull’esercizio della delicata funzione
da parte di un unico Organo, il CO.RE.CO., avente sede in
Via Poerio, n. 34, Mestre – Venezia.
L’efficacia della nuova normativa a far data dal 28 aprile 1999.
Per effetto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
n. 33 del 13 aprile 1999, la L.R. 18/1999 entra in vigore
il giorno 28 aprile 1999, allo scadere della
normale vacatio legis.
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/1999
(ed in attuazione dell’art. 17, comma 33, della
legge 127/1997) il controllo preventivo di legittimità
si esercita sui seguenti atti degli Enti Locali:
a) statuti;
b) regolamenti, esclusi quelli attinenti all’autonomia
organizzativa e contabile dei rispettivi organi assembleari;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni;
d) conti consuntivi.
Poiché la legge non prevede una disciplina transitoria per
graduare nel tempo gli effetti del passaggio al nuovo sistema
dei controlli, a partire dal momento stesso dell’entrata in vigore
della legge (28 aprile 1999), cessano dall’esercizio delle loro
funzioni le Sezioni provinciali del CO.RE.CO. e, dalla
stessa data, gli atti degli Enti Locali soggetti al controllo
devono essere sottoposti al vaglio dell’unico Organo a
ciò deputato, il CO.RE.CO. (che, come già detto, ha sede
in Venezia – Mestre, via Poerio n. 34).
Conseguentemente, a partire dal giorno dell’entrata
in vigore della L.R. 18/1999 (28 aprile 1999) gli
stessi Enti Locali dovranno trasmettere direttamente
al CO.RE.CO gli atti, le risposte e le richieste
di cui appena sopra, anche con riferimento ai
procedimenti di controllo attivati presso le singole
Sezioni e non potuti concludere da queste ultime
per effetto della cessazione della funzione conseguente
all’entrata in vigore della legge regionale in discorso.
E’ peraltro inevitabile che, a ridosso della data di entrata
in vigore della legge regionale, le Amministrazioni
Locali si trovino in taluni casi a poter scegliere
se inviare singoli atti alla Sezione di controllo
ancora “competente in limine” ovvero
direttamente al CO.RE.CO. una volta che,
immediatamente dopo, quest’ultimo abbia
acquisito la titolarità dei nuovi compiti.
In tale ipotesi, per intuibili ragioni di efficacia
e di semplicità del procedimento di controllo,
si rappresenta l’opportunità di optare per
l’invio diretto al CO.RE.CO., in Venezia
Mestre, beninteso nel rispetto del termine di
decadenza dei cinque giorni dall’adozione
dei singoli atti.
A fronte di ciò sta peraltro il fatto che,
sotto il profilo procedurale, la natura ed i
termini fondamentali del rapporto tra Enti
Locali e Organo di controllo sono rimasti
invariati, di sorta che varranno anche per il
futuro le consolidate modalità concernenti:
– il termine di decadenza di 5 giorni, nel rispetto
del quale trasmettere al CO.RE.CO. gli atti soggetti al controllo;
– il termine perentorio di 10 giorni perché il CO.RE.CO.
possa chiedere al singolo Ente Locale chiarimenti e/o
elementi integrativi di giudizio, ovvero anche disporre
‘audizione dei rappresentanti dell’Ente deliberante;
– il termine perentorio perché il CO.RE.CO. adotti
i provvedimenti di annullamento, dandone contestuale
comunicazione all’Ente Locale interessato;
– l’effetto sospensivo, rispetto al termine complessivo
concesso al CO.RE.CO. per prendere atto ovvero annullare
i singoli provvedimenti soggetti al controllo, della richiesta
di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio;
– l’impossibilità che gli atti rispetto a cui siano stati
chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio
possano essere eseguiti prima che detti chiarimenti e
detti elementi integrativi di giudizio siano stati forniti
al CO.RE.CO. e che quest’ultimo abbia formalmente
avuto modo di pronunciarsi su di essi (con l’ulteriore
effetto che, nelle more, gli atti sospesi devono essere
considerati “perfetti e non esecutivi”, sorta di limbo dal q
uale potrà trarli esclusivamente l’attività del singolo Ente
Locale interessato);
– la facoltà per gli Organi deliberanti degli Enti Locali di
formalmente dichiarare l’immediata eseguibilità di singoli
provvedimenti, nel ricorrere dei presupposti di diritto e di
fatto, assumendo le relative responsabilità.
In tutta evidenza, la fase del passaggio dal vecchio al nuovo
sistema è particolarmente delicata e, contestualmente, pone
problemi di una certa complessità proprio perché si deve e si
vuole comunque garantire l’immediata e piena assunzione
della responsabilità del controllo da parte del CO.RE.CO., a
partire dal 28 aprile 1999, senza soluzione di continuità alcuna.
Gli Enti Locali coinvolti dal nuovo sistema dei controlli e le
facoltà di loro accesso ai servizi prestati dal CO.RE.CO.
Gli Enti sui cui atti si esercita il controllo preventivo di
legittimità del CO.RE.CO. sono, a mente dell’art. 2 L.R. 18/1999:
– le Province;
– i Comuni;
– le Unioni di Comuni di cui all’art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”;
– le Comunità Montane;
– i Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
– le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Nella presente sede si vuole innanzitutto sottolineare che la nuova l
egge regionale ha principalmente inteso esaltare lo spirito di leale
collaborazione tra gli Enti Locali ed il CO.RE.CO. nonchè la
“funzione di servizio” di quest’ultimo affinchè l’attività degli stessi
Enti Locali possa, ove occorra, avere il tempestivo conforto di un
autorevole e coerente consiglio.
In ragione di tale obiettivo, la nuova legge, utilizzando al meglio
gli spazi aperti dalla legge 127/1997, valorizza appieno i seguenti tre
momenti del rapporto fra gli Enti Locali ed il CO.RE.CO.:
a) l’ampia facoltà per gli amministratori locali di chiedere di essere convocati
dal CO.RE.CO. per fornire delucidazioni ed ogni altra utile indicazione
sugli atti sottoposti al controllo, anche facendosi assistere da propri
funzionari o da consulenti (art. 24, comma 4);
b) la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti
che le Giunte dei Comuni e delle Province, nonchè delle Comunità
Montane, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle IPAB ritengano
di propria iniziativa di sottoporre all’esame del CO.RE.CO.
(art. 3, comma 2);
c) la facoltà degli organi istituzionali degli Enti Locali di acquisire
dal CO.RE.CO. preventivi elementi di valutazione in ordine
all’adozione di atti o provvedimenti su argomenti non
ricompresi tra gli atti obbligatoriamente soggetti al preventivo
controllo di legittimità (art. 5). Richiamato che il CO.RE.CO è
tenuto a dare riscontro nel termine di 30 giorni e limitatamente agli
aspetti relativi alla legittimità dei provvedimenti in discorso, devesi
sottolineare che comunque i giudizi espressi in sede di attività
di consulenza non vincolano le decisioni del Comitato
nel momento del controllo.
In sede della presente circolare si ritiene altresì opportuno sottolineare,
parallelamente al rapporto istituzionale Enti Locali – CO.RE.CO, la relazione
che può occasionalmente intercorrere tra lo stesso CO.RE.CO, ed i
singoli cittadini o espressioni organizzate di questi ultimi posto che
(a mente dell’art. 24, comma 5) chiunque sia interessato alla tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti può presentare al Comitato osservazioni,
esposti e reclami su singoli atti sottoposti al controllo, con obbligo che essi
siano allegati al fascicolo.
La legge, infine, prevede che il CO.RE.CO. in tale ipotesi possa
chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Ente
Locale interessato.
Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge.
Controllo sostitutivo.
Con disposizioni di carattere innovativo, l’art. 17, comma 45,
legge 127/1997, ha previsto che, nei casi di ritardo od omissione
da parte dei Comuni e delle Province nel compimento di atti obbligatori
per legge, spetti al Difensore Civico Regionale la competenza alla
nomina dei commissari ad acta che dovranno dare seguito
all’intervento in via sostitutiva.
L’argomento è stato ripreso ed opportunamente precisato
all’art. 4 L.R. 18/1999, là dove si è anche tenuto conto
dell’evoluzione interpretativa che la fattispecie ha conosciuto tanto a
livello centrale (parere dell’Ufficio Legislativo per il Dipartimento
per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 2.11.1998, n. 622/98/UL/P) che in sede veneta, per effetto sia
delle decisioni assunte dalla Giunta Regionale con le
DGR 3669/1997 e 419/1999, sia dei coerenti
comportamenti tenuti in materia dal CO.RE.CO. e
dalle sue Sezioni nonchè dal Difensore Civico Regionale.
Ciò premesso, nella presente sede appare
opportuno ribadire i seguenti aspetti procedimentali:
a) innanzitutto, l’ipotesi di intervento in via sostitutiva,
secondo le modalità di cui all’art. 4, L.R. 18/1999,
interessa non soltanto gli atti (omessi o ritardati) dei
Comuni e delle Province, bensì anche quelli di tutti gli
altri Enti citati all’art. 2. della stessa legge regionale;
b) la competenza circa l’individuazione dell’atto omesso o
itardato e circa la sua obbligatorietà rimane esclusivamente
in capo al CO.RE.CO., così come rimane in capo al suo
Presidente l’onere di diffidare l’Ente Locale affinchè
provveda entro termini tassativi a compiere l’atto che
la legge qualifica come obbligatorio;
c) decorso inutilmente il termine di cui appena sopra,
accertata l’esigenza, di provvedere a mezzo di
commissario ad acta, il Presidente del CO.RE.CO.
trasmetterà la pratica al Difensore Civico Regionale
perché proceda alla conseguente nomina;
d) il Difensore Civico Regionale procederà alla nomina
del commissario ad acta tenendo conto delle specifiche
competenze professionali richieste per l’adempimento,
fissando altresì il termine entro il quale l’incarico
dovrà essere assolto;
e) dell’adozione dell’atto ritardato o omesso dall’Ente
Locale il commissario ad acta darà notizia formale
all’Ente medesimo, al CO.RE.CO. e al
Difensore Civico Regionale;
f) fermo che l’istituto dell’intervento mediante
commissario ad acta nelle forme di cui all’art. 4.
L.R. 18/1999 non si applica in tutti i casi in cui
la legge stabilisce diversamente le modalità di
esercizio del potere sostitutivo, la Giunta
Regionale definirà con distinto provvedimento
i criteri per la determinazione dei compensi dei
commissari ad acta nonchè gli ulteriori aspetti
organizzativi correlati all’esercizio dei compiti
previsti nel citato art. 4, dandone poi opportuna
diffusione mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
In chiusura della presente circolare si desidera esprimere
la convinzione che tutti gli Amministratori locali vorranno
offrire la migliore collaborazione (che risulterà determinante)
affinchè la riforma del sistema dei controlli nel Veneto possa
conseguire tutti gli effetti da tempo attesi,
soprattutto in termini di omogeneità e tempestività
delle decisioni del CO.RE.CO., nonchè di semplicità e
di efficacia delle procedure di relazione.
Parimenti si desidera dare pubblicamente atto
ai componenti delle Sezioni provinciali del CO.RE.CO.,
nonchè ai dirigenti e funzionari che ivi hanno svolto
negli anni la loro attività, dell’apprezzamento
dell’Amministrazione e del ringraziamento
che è doveroso rendere loro.
L’evoluzione politico – istituzionale nei rapporti fra lo Stato,
le Regioni e le Autonomie Locali, prima ancora che le
semplificazioni introdotte dalla legge 127/1997, hanno
imposto – come elemento coevo e speculare alla piena
responsabilità degli Amministratori locali e dei loro
collaboratori professionali – la riduzione delle tipologie
degli atti soggetti a controllo, la semplificazione delle
procedure e (da ultimo) la unificazione della funzione di
controllo presso un unico Organo.
Tutto ciò in coerenza, anche, con le vive attese e
con le motivate richieste degli organismi rappresentativi
delle Autonomie (l’ANCI; l’URPV; l’UNCEM), senza
però mai dimenticare che se il Veneto da sempre si qualifica
come terra di sana ed efficiente Pubblica
Amministrazione Locale ciò è dovuto anche all’opera
competente ed appassionata di tutti coloro che,
nelle Sezioni del CO.RE.CO., sin dall’avvio
dell’esperienza regionalistica, or sono quasi 30 anni,
hanno dato professionalmente il meglio di sé.
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