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Veneto – Costituzione di una commissione tecnica per lo studio dell’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione Veneto (BUR 28/11/2006 n. 103)
di Redazione
Art. 1 – Costituzione della commissione di studio.
1. È istituita una commissione tecnica per lo studio sullimpatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione del Veneto.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2 – Compiti.
1. La commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti:
a) larticolazione e la mobilità della presenza sul territorio della popolazione straniera con particolare riferimento alle tipologie delle aree locali interessate sotto il profilo geografico, urbanistico, demografico;
b) le modalità dellinserimento abitativo della componente straniera nei contesti di residenza in rapporto allassetto territoriale, alle strutture produttive, ad accentramenti o concentrazioni etniche, alla durata della permanenza, alla presenza di nuclei familiari, alle tipologie degli alloggi;
c) le dinamiche derivanti dalla coesistenza di una pluralità di etnie, culture e religioni sia allinterno della componente straniera, sia in rapporto alla popolazione autoctona;
d) i livelli distruzione e formazione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
e) i tassi di disoccupazione, sottoccupazione, nonché le tipologie dei rapporti di lavoro in essere.
2. La commissione sulla base dei dati acquisiti provvede altresì ad analizzare studi e modelli di sostenibilità e gestione del fenomeno migratorio per lelaborazione di strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali a sostenere lintegrazione urbana e sociale e prevenire linsorgere nel breve-medio-lungo periodo di situazioni di squilibrio e di conflitto.
Art. 3 – Composizione della commissione e funzionamento.
1. La commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:
a) un esperto in urbanistica;
b) un esperto in sociologia;
c) un esperto in economia;
d) un esperto in problemi sociosanitari;
e) un rappresentante delle caritas venete;
f) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali designato dintesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale designato dintesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
h) un rappresentante dellosservatorio regionale sullimmigrazione designato dalla Giunta regionale;
i) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) Veneto;
l) il dirigente generale dellUfficio scolastico per il Veneto o un suo delegato designato dintesa con il Ministero della Pubblica Istruzione;
m) il direttore dellEnte regionale Veneto Lavoro o suo delegato.
2. I componenti di cui al comma 1 lettere a,) b), c), d), sono designati dallUfficio di Presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni.
3. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente; la commissione è legittimamente insediata e costituita con la maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.
4. La commissione dura in carica due anni dalla data del suo insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni sei mesi.
Art. 4 – Organizzazione.
1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della commissione.
Art. 5 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede con le risorse allocate sullupb U0001 Consiglio regionale del bilancio pluriennale 2006-2008.
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