Politica & Istituzioni

Reddito di Inclusione, ecco i punti chiave del testo definitivo

Dal 1° dicembre 2017, le famiglie possono richiedere il ReI che partirà con il 1° gennaio 2018. La dotazione del Fondo Povertà è di 1.759 milioni di euro nel 2018 e di 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Previste decurtazioni o sospensione dell'erogazione per chi non si presenta agli appuntamenti previsti dal monitoraggio o rifiuta un lavoro. 262 milioni per il rafforzamento dei servizi sociali

di Sara De Carli

L’Italia per la prima volta ha una misura nazionale di contrasto alla povertà. Da domani, 14 ottobre 2017, il Reddito di Inclusione è una realtà. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2017) il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147 dal titolo Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, che entra in vigore dal 14 ottobre. Era il 26 ottobre 2015 quando Tommaso Nannicini, della task force economica dell’allora premier Matteo Renzi, ne parlò in redazione a VITA con Cristiano Gori, coordinatore scientifico dell'Alleanza contro la povertà, il professor Marcello Esposito, Alberto Senigallia della Fondazione Progetto Arca, l'Opera San Francesco e i giornalisti.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI puo' essere richiesto. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il ReI è articolato in due componenti: un beneficio economico e una componente di servizi alla persona. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio economico sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Vediamo nel dettaglio come il testo finale definisce alcuni nodi che erano rimasti aperti.

La dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018 e in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata per un periodo non superiore a 12 mesi. Ma «il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale puo' prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo».

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli obiettivi e i risultati della valutazione multidimensionale sono definiti nel progetto personalizzato e devono «esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione». Una buona premessa per una valutazione di impatto.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. Ad esempio (art 12 comma 3) in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, è prevista la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilita' alla seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, oppure la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.

Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La quota puo' essere rideterminata mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. Le regioni possono integrare la quota del Fondo Povertà a valere su risorse proprie. Una quota pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, viene riservata per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora.

Presentata domanda del ReI, gli ambiti territoriali entro quindici giorni lavorativi comunicano all'INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente; l’Inps verifica, entro cinque giorni lavorativi il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI (il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza trimestrale) e comunica agli ambiti e ai comuni il riconoscimento condizionato del beneficio. Il beneficio economico è erogato tramite la Carta acquisti, ridenominata «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilita' di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla meta' del beneficio massimo.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000. Sarà questa Rete a dover elaborare tre Piani triennali: un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'; un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze. È istituto il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

Come anticipato il decreto (art 7 comma 8) va a reintegrare il Fondo per le Politiche Sociali con risorse pari a 212 milioni di euro.

Foto Caroline Attwood/Unsplash


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