Welfare & Lavoro

Gli studenti con disabilità parteciperanno alla stesura del PEI

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, che elabora e approva il PEI, «è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione». È questa la principale novità del correttivo del decreto 66/2017, che va nella direzione della attuazione della Convenzione Onu. Le criticità? Assistenti alla comunicazione e all'autonomia «nei limiti delle risorse disponibili», la data strettissima del 1° settembre 2019 e la possibilità di confermare l'insegnante di sostegno non di ruolo solo alla scuola dell'infanzia e alla primaria

di Sara De Carli

Il principio di autodeterminazione dell’alunno con disabilità entra nella scuola. A dieci anni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all’autodeterminazione di quell’articolo 3 della Convenzione trova concretezza nel mondo della scuola: non solo scrivendolo in una normativa, come principio (a questo livello il decreto 66 lo menzionava già nell’articolo 1), ma dandogli concretezza: dal 1° settembre 2019, con l’entrata in vigore del decreto correttivo del decreto 66/2017 sull’inclusione scolastica – approvato lo scorso 31 luglio – lo studente (quindi forse si intende l’alunno delle scuole secondarie) parteciperà direttamente alla redazione del profilo di funzionamento e alla redazione del PEI, così come i suoi genitori.

Tre i passaggi del nuovo decreto che menzionano l’autodeterminazione dell’alunno o studente con disabilità: l’articolo 1 afferma che l'inclusione scolastica: «a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita». L’articolo 5 dice che il profilo di funzionamento «c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente». E ancora l’articolo 9 comma 11 stabilisce che «all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione»: GLO che – vedi articolo 7 – ha un ruolo importante poiché «il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9».

Quello dell’autodeterminazione è un punto su cui si è molto battuta Anffas, un’associazione che ha fatto proprio senza se e senza ma il paradigma della Convenzione Onu, tanto che le esperienze più innovative che riguardano la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni nei luoghi decisionali e di confronto – basti pensare alla prima Piattaforma degli autorappresentanti o al progetto Capacity (concluso il 18 febbraio 2019) per la sperimentazione di modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo – portano la firma di Anffas.

Dopo il lavoro portato avanti in seno all’Osservatorio Miur sull’inclusione scolastica e dopo le osservazioni espresse ancora a inizio luglio in audizione in Senato, per tentare un ulteriore miglioramento del decreto correttivo, Anffas ha raccolto in un documento le principali novità introdotte, con una loro valutazione.

  1. La certificazione di alunno in stato di handicap ai sensi della legge 104/1992 (che resta) verrà affiancata dalla certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, rilasciate entrambe da una commissione valutatrice che ora prevede – per i minori – figure specialistiche quali il neuropsichiatra infantile, uno specialista della patologia, uno psicologo o un operatore sociale. questa relazione sarà la base del “profilo di funzionamento” che sostituirà l’attuale “diagnosi funzionale”. Il profilo di funzionamento porterà alla costruzione di un PEI che sia un tassello del più ampio progetto di vita del minore con disabilità, come previsto dall’articolo 14 della legge 328/2000, scongiurando il rischio che scuola e extra-scuola vadano ognuno per la propria strada. Il correttivo in particolare – questo aspetto, dice Roberto Speziale, presidente di Anffas, costituisce una delle assolute novità più significative del correttivo – prevede che un rappresentante della scuola partecipi alla redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 328/2000.
  2. Con il decreto correttivo, il PEI torna ad essere, afferma Anffas, «il luogo unitario in cui identificare i sostegni ed i supporti, ma soprattutto delineare la loro interazione per un efficace ed unitario percorso»: torna ad essere il PEI il luogo in cui si individuano il numero delle ore di sostegno necessarie per la classe frequentata da quell’alunno con disabilità e al fine di predisporre i sostegni indicati come necessari il PEI va redatto entro il 30 giugno dell’anno precedente l’inizio del successivo anno scolastico. Uno specifico decreto del MIUR individuerà a breve un nuovo modello di PEI scolastico più attinente all’approccio bio-psico-scoiale.
  3. Essendo tornato il PEI a indicare la proposta del numero di ore di sostegno, con il correttivo sarà il dirigente scolastico a fare richiesta all’Ufficio Scolastico regionale dell’organico di sostegno per la propria scuola «sulla base del PEI di ciascun alunno», così come avviene oggi e non come prevedeva il decreto 66 «raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT». Anffas spiega in questo modo i passaggi: «il Dirigente Scolastico, considerando tutti i PEI e le proposte delle ore di sostegno in essi indicati, considerando anche quanto proposto dal GLI, ossia dal Gruppo per l’Inclusione Scolastica dell’istituto, per l’ottimale utilizzo delle risorse umane, professionali e tecnologiche sulla base del Piano d’Istituto per l’Inclusività, invierà la richiesta dell’intero organico del sostegno per la sua scuola all’Ufficio Scolastico Regionale, che glielo assegnerà, dopo che il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale, organo provinciale dell’amministrazione scolastica) confermi la richiesta del Dirigente Scolastico ovvero esprima un parere difforme rispetto a tale richiesta». Ora però «appare quindi, contraddittoria, la permanente ulteriore funzione del GIT di continuare anche a formulare all’USR il parere sulla proposta dell’organico avanzata dal Dirigente Scolastico», nota Speziale.

Tre invece le criticità evidenziate da Anffas nel suo documento, che permangono nel correttivo:

  1. Individuazione ed assegnazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione. La necessitò di queste risorse professionali viene quantificata nel PEI ed è come avviene da decenni in carico agli Enti locali: la novità è che queste risorse verranno assegnate in base a standard identificati in Conferenza Unificata e «nei limiti delle risorse disponibili». «È assurdo che una volta individuati nel PEI tutti gli interventi necessari e le interrelazioni fra essi, si possa correre il rischio che il sistema costruito crolli a seguito di una diversa e minore erogazione di uno degli interventi, a fronte di una successiva valutazione dell’ente locale. In tale caso verrebbe assolutamente frustrata la funzione del PEI», critica Speziale. In assoluto dispregio anche di quanto previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 275/2016.
  2. Continuità didattica. Nel decreto 66/2017 era prevista la possibilità che il Dirigente Scolastico potesse riconfermare, per un altro anno scolastico, l’insegnante di sostegno precario che l’anno precedente avesse seguito l’alunno con disabilità, in deroga quindi alle procedure ordinarie di reclutamento degli insegnanti non di ruolo, dietro parere favorevole della famiglia. Nel correttivo, su richiesta delle Associazioni, è stata inserita la precisazione che ciò potesse accadere solo con insegnanti di sostegno specializzati. Tuttavia – nota Speziale – «sembra essere comparsa la precisazione che tale specializzazione sia quella di cui all’articolo 12 del decreto 66, cioè quella prevista per la scuola dell’infanzia e primaria, restringendo di conseguenza la possibilità di tale continuità a questi soli ordini di scuola: sul punto è necessario un chiarimento ministeriale».
  3. Tempistica. Il correttivo prevede che il nuovo sistema di certificazione entri in vigore a partire dal 1 settembre 2019, laddove però devono ancora essere emanate le linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, nonché essere composte le commissioni per redigere tale certificazione. Mancano ancora anche le linee guida per la redazione del profilo di funzionamento, che dovrebbe sostituire dal 1 settembre 2019 la diagnosi funzionale. «Sarebbe stato opportuno prevedere che tutto ciò entrasse in vigore quanto meno a partire dal 1 gennaio 2020, onde permettere che, a seguito della nuova certificazione, si potesse costruire il percorso di inclusione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021». È vero che il correttivo prevede che le nuove certificazioni e il conseguente nuovo tipo di PEI si applichino solo al passaggio del grado di istruzione, ma per chi appunto fa il passaggio di grado quest’anno ci sarà il dubbio se il nuovo PEI dovrà già farsi, pur in assenza delle nuove certificazioni.

Photo by Ben Mullins on Unsplash


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