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Sostegno agli enti, bene il rinvio ma restano due criticità

La ministra Bonetti ha prorogato i tempi per le richieste di contributo agli enti autorizzati. Ma il presidente di Anpas solleva due nodi critici nel decreto che permangono: il prendere il solo mese di aprile come riferimento per "misurare" il calo di entrate e il fatto di considerare tutte le entrate, anche quelle vincolate a progetti in altri settori, risorse che non possono in alcun modo andare sulle adozioni. «Un sbarramento iniquo, incongruo rispetto alle finalità del decreto»

di Sara De Carli

Bene la proroga per chiedere il contributo a sostegno degli enti autorizzati alle adozioni internazionali, ma restano le criticità dei parametri di valutazione richiesti, « che costituiscono di fatto un ingiustificabile impedimento alla fruizione del previsto contributo da parte dei beneficiari» e «rischiano di vanificare l’intento del decreto». Così scrive il presidente di Anpas, Fabrizio Pregliasco, alla ministra Elena Bonetti, presidente della CAI.

A tema c’è il decreto da 2,3 milioni di euro stanziati dalla CAI per sostenere le spese extra che gli enti autorizzati hanno dovuto affrontare nel lockdowm e scongiurare così la sospensione del loro servizio. Già nelle scorse settimane avevamo sollevato l’oggettiva difficoltà legata a un decreto il cui testo è stato reso noto il 12 agosto, con ultima data per la presentazione delle domande di contributo fissata al 31 agosto: tempi strettissimi, che peraltro non tiene conto della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. La ministra Bonetti il 24 agosto ha firmato la proroga, spostando il termine ultimo per le domande al 30 novembre.

Due però i punti critici che restano, per cui Anpas ha scritto alla ministra. Il decreto «prende arbitrariamente a campione il solo mese di aprile» per verificare la diminuzione di almeno un terzo delle entrate relative alle adozioni. Se nel mese di aprile 2020, nelle entrate dell’ente relative al settore adozione non c’è un calo di almeno un terzo rispetto ad aprile 2019, l’ente non può accedere al contributo, «escludendo un ente che abbia registrato un analoga diminuzione negli altri mesi ma non nello specifico mese di aprile».

Secondo punto, il comma che stabilisce che l’importo massimo del contributo – fissato comune in 50mila euro a ente – non può superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate percepite a qualsiasi titolo dall’ente fra il 1 febbraio 2020 e la presentazione della domanda. Il punto sta proprio nel considerare «tutte le entrate dell’ente, anche quelle relative ad altri settori di attività, inclusi quelli del tutto avulsi dalle adozioni internazionali e le entrate “vincolate” come i finanziamenti destinati a specifici progetti – ad esempio progetti europei o di protezione civile – che sono appunto vincolati alla realizzazione delle attività progettuali e che nulla hanno a che vedere con le attività per cui il decreto è stato fatto», denuncia Pregliasco. Di fatto questo sbarramento è incongruo rispetto alle finalità di sostegno delle attività relative alle adozioni internazionali e iniquo perché limita di fatto l’accesso al contributo sulla base di entrate che in nessun caso possono essere destinate a coprire i costi delle attività di adozione internazionale».


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