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Assegno temporaneo per figli: lo possono chiedere anche i dipendenti senza Afn

Un conto è il reddito, un altro l'Isee: l'assegno temporaneo per figli minori spetta anche ai lavoratori dipendenti che non ricevono l’assegno al nucleo familiare perché superano i requisiti di reddito previsti, ma hanno invece un Isee inferiore ai 50mila euro, requisito per accedere all’assegno temporaneo. Si apre così, con questa precisazione, una ulteriore finestra di opportunità per le famiglie italiane con figli, in attesa dell’assegno unico universale. E la delega sul Family Act sarà in Aula dal 16 luglio

di Sara De Carli

L’assegno temporaneo per figli minori spetta anche ai lavoratori dipendenti che non ricevono l’assegno al nucleo familiare per mancanza di requisiti, qualora abbiano invece i requisiti per accedere all’assegno. Si apre così, con questa precisazione, una ulteriore finestra di opportunità per le famiglie italiane con figli, per fruire per il secondo semestre del 2021 della misura-ponte in attesa dell’assegno unico universale. Lo chiarisce oggi Il Sole 24 Ore, in un articolo a firma di Barbara Massara, facendo riferimento alla circolare Inps del 30 giugno 2021.

Lì si legge che «in linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge».

Stessa indicazione sul sito del Dipartimento per le politiche della Famiglia: «l'assegno sarà accessibile ai nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare oggi in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti con importi maggiorati». Non solo autonomi, disoccupati e coltivatori diretti quindi. Il valore dell'assegno decresce al crescere dell'Isee: da 217ì,8 euro a figlio al mese per i nuclei con tre o più minori a carico e un Isee fino a 7mila euro fino a 30 euro a figlio per chi ha uno o due figli e un Isee fra 39.900,01 euro fino a 50mila euro (qui gli importi).

https://www.youtube.com/watch?v=cyd75tNS8vU

Il punto infatti è che gli assegni al nucleo familiare sono legati a un requisito di reddito e alla condizione che almeno il 70% del reddito derivi da lavoro dipendente, mentre l’assegno temporaneo è legato a un requisito ISEE: può quindi accadere che una famiglia non possa chiedere l’assegno al nucleo familiare perché supera i requisiti di reddito previsti per essi (qui quelli per il 2021) ma abbia un ISEE inferiore ai 50mila euro, come richiesto dal decreto-legge n. 79 del 2021 per l’assegno temporaneo. Ecco quindi che si apre anche per questi dipendenti la possibilità di fare richiesta all’Inps dell’assegno temporaneo, ovviamente dopo essersi muniti di ISEE e fermi restando gli altri requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il cittadino infatti deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021

Il genitore richiedente l’Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. I figli sono a carico finché il reddito complessivo annuo del figlio minore non è superiore a 4.000 euro. L’ISEE di riferimento è quello per minorenni, che in caso di nuclei composti da genitori coniugati coincide con l’ISEE ordinario.

Ieri intanto la Commissione Affari sociali della Camera ha terminato la votazione degli emendamenti alla legge delega sul Family Act (relatore Vito De Filippo). Dopo i pareri consultivi delle altre commissioni, la discussione generale è stato calendarizzato in Aula a partire da venerdì 16 luglio.


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