Famiglia

di Redazione

Regione Veneto. Legge regionale n. 41 del 16 dicembre 1997. Abuso e sfruttamento sessuale. Interventi a tutela e promozione delle persone. B.U. n. 107 del 19 dicembre 1997.
Finalmente una legge, a livello locale, per arginare il fenomeno degli abusi sessuali. La finalità espressa nel testo è di largo respiro: si tratta di promuovere la tutela della persona, della famiglia e dell?intera comunità locale, fissando gli obiettivi, gli strumenti attuativi e finanziari, e i compiti dei soggetti attuatori. Oltre alle comunità familiari, saranno coinvolti vari organismi sociali: gli enti locali, la scuola, i servizi socio-sanitari (in particolare le unità sanitarie locali) e le strutture educativo- assistenziali che dovranno adempiere al difficile compito di informare sugli abusi sessuali, denunciarli ove si renda necessario, promuovere la parità di diritti tra uomo e donna e la solidarietà tra le persone (colpite e non dal fenomeno), prevenire ogni abuso sessuale nei confronti dei soggetti deboli e infine arginare i rischi sanitari connessi al contagio o conseguenti a violenza.
Per realizzare concretamente gli obiettivi della legge, la regione Veneto si propone di promuovere e finanziare progetti educativi e accordi di programma tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. A questo scopo istituirà un nucleo tecnico scientifico, che avrà il compito di vagliare le proposte avanzate, realizzando inoltre corsi di formazione e diRegione Veneto. Legge regionale n. 41 del 16 dicembre 1997. Abuso e sfruttamento sessuale. Interventi a tutela e promozione delle persone. B.U. n. 107 del 19 dicembre 1997.
Finalmente una legge, a livello locale, per arginare il fenomeno degli abusi sessuali. La finalità espressa nel testo è di largo respiro: si tratta di promuovere la tutela della persona, della famiglia e dell?intera comunità locale, fissando gli obiettivi, gli strumenti attuativi e finanziari, e i compiti dei soggetti attuatori. Oltre alle comunità familiari, saranno coinvolti vari organismi sociali: gli enti locali, la scuola, i servizi socio-sanitari (in particolare le unità sanitarie locali) e le strutture educativo- assistenziali che dovranno adempiere al difficile compito di informare sugli abusi sessuali, denunciarli ove si renda necessario, promuovere la parità di diritti tra uomo e donna e la solidarietà tra le persone (colpite e non dal fenomeno), prevenire ogni abuso sessuale nei confronti dei soggetti deboli e infine arginare i rischi sanitari connessi al contagio o conseguenti a violenza.
Per realizzare concretamente gli obiettivi della legge, la regione Veneto si propone di promuovere e finanziare progetti educativi e accordi di programma tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. A questo scopo istituirà un nucleo tecnico scientifico, che avrà il compito di vagliare le proposte avanzate, realizzando inoltre corsi di formazione e di aggiornamento per il personale sanitario. Lo stanziamento economico previsto é di 1 miliardo di lire per il 1997.

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