Scuola

Conferma dell’insegnante di sostegno, ok del Consiglio di Stato

Nuova conferma per la possibilità di chiedere la riassegnazione dello stesso insegnante di sostegno precario: dopo l'ok del Tar del Lazio arriva anche quello del Consiglio di Stato. Fish: «Questa disposizione non solo è conforme ai principi costituzionali e internazionali, ma risponde concretamente ai bisogni reali degli studenti»

di Redazione

Il Consiglio di Stato conferma l’ordinanza del Tar del Lazio: si va avanti con la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente specializzato per il sostegno a tempo determinato, con precedenza assoluta rispetto ad altri supplenti, sul posto già ricoperto nell’anno scolastico precedente. La novità – menzionata per la prima volta nel decreto legislativo 66/2017 – è stata resa operativa per la prima volta solo in queste settimane dal ministro Giuseppe Valditara, a valle del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. A dettagliare il tutto, il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Entro il 31 maggio 2025 i dirigenti scolastici hanno raccolto le richieste delle famiglie di continuità del docente di sostegno, hanno quindi valutato la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo e hanno comunicato l’esito della valutazione all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia «entro il 15 giugno 2025». Le nomine avverranno tassativamente entro il 31 agosto. Queste almeno sono le tempistiche che il decreto 32/2025 prevedeva.

Decreto impugnato

Ad aprile, Cgil e Gilda hanno fatto ricorso contro il decreto ministeriale 32 sulla continuità didattica. A maggio il Tar del Lazio (le cui decisioni, va sottolineato, fanno giurisprudenza, con un impatto rilevante sulle decisioni degli altri Tar regionali) non ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere una misura cautelare e sospendere l’efficacia del decreto in attesa di un giudizio nel merito e così le famiglie che lo ritenevano hanno potuto presentare richiesta di conferma dell’insegnante. Ora anche il Consiglio di Stato conferma la scelta del Tar del Lazio: in attesa di un giudizio di merito, si vada avanti.

Il commento della Fish

«Non posso che esprimere piena soddisfazione per quanto sancito dalle due ordinanze – prima quella del Tar e ora quella del Consiglio di Stato – che ci danno pienamente ragione e riconoscono la legittimità delle nostre posizioni», commenta Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Federazione italiana dei diritti delle persone con disabilità e famiglie-Fish.  «Ancora una volta, viene confermato che il movimento associativo delle persone con disabilità si è mosso nel pieno rispetto dei principi di tutela dei diritti fondamentali, agendo con responsabilità e in coerenza con le norme vigenti. Le nostre azioni sono state guidate da un obiettivo chiaro: fare in modo che ogni studente e ogni studentessa con disabilità possa essere davvero protagonista del proprio progetto educativo, senza discontinuità né disuguaglianze. Le pronunce dei giudici confermano invece che la scuola deve essere un luogo giusto, aperto, partecipato, dove i diritti non si mettono in discussione ma si applicano, anche attraverso strumenti normativi come quello previsto dall’art. 14 del D.lgs. 66/2017».

La Fish si era costituta in giudizio a fianco del ministero dell’Istruzione e del Merito, sostendo la legittimità delle misure previste dal decreto e «continuerà a essere presente, propositiva e vigile in ogni sede istituzionale, affinché le politiche educative non solo parlino di inclusione, ma la realizzino con coerenza, responsabilità e coraggio».

L’importanza della continuità didattica

Per chiarezza, la norma prevede che il docente specializzato per il sostegno può essere confermato sul medesimo posto già ricoperto nell’anno scolastico precedente a patto che ci sia disponibilità del posto, completamento delle operazioni per il personale a tempo indeterminato, verifica del diritto del docente alla nomina sul contingente dei posti disponibili. «Le ordinanze del Tar e del Consiglio di Stato hanno ribadito che questa disposizione non solo è conforme ai principi costituzionali e internazionali, ma risponde concretamente ai bisogni reali degli studenti, riconoscendo che la stabilità della relazione educativa rappresenta un fattore chiave per l’efficacia dell’inclusione scolastica», conclude Falabella.

Foto di Norma Mortenson su Pexels

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it