Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEErelativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriconcernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 dellalegge 29 dicembre 1990, n. 428.

di Redazione

Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 (in Gazz. Uff., 5 ottobre 1991, n. 234). — Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 . Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d’uso ed altri accessori. 2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I. 3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo. Art. 2. Condizioni di sicurezza. 1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d’arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d’impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. 2. Il disposto del comma 1 è osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II. Art. 3. Presunzione di conformità. 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 2 e dell’articolo 8 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. 2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell’art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell’art. 2. 3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull’imballaggio . Art. 4. Marcatura >. 1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo >. 2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l’apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell’art. 3. 3. é vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marchio, purché esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE . Art. 5. Indicazioni sui giocattoli. 1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE , il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole, nonché le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell’allegato IV. 2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un’etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l’attenzione del consumatore sull’utilità di conservarle. 3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana. Art. 6. Certificazione CE. 1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all’art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE. Art. 7. Organismi autorizzati alla certificazione CE. 1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l’organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato secondo le modalità, che saranno indicate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . L’ispettorato tecnico dell’industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all’allegato III. é considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l’accreditamento dell’organismo da parte di un ente specializzato. 2. L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato vigila sull’attività degli organismi autorizzati. 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all’allegato III, l’autorizzazione è revocata. 5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri alla Commissione CEE l’elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all’attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto. 5-bis. L’elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonché i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l’aggiornamento. Art. 8. Procedura per la certificazione CE. 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato. 2. La domanda deve contenere il nome e l’indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l’indicazione del luogo di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattolo. 3. L’organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell’art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello. 4. Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l’organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell’esame, le condizioni cui è eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approvato. 5. Copia dell’attestato viene trasmessa al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 6. I documenti concernenti l’esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della sanità, che potrà procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 7. L’organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto. Art. 9. Controlli. 1. Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l’industria, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all’Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati. 2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonché il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d’ufficio. 3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall’autorità richiedente. 4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell’art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: a) una descrizione dei mezzi (come l’impiego di un protocollo d’esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all’organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato; b) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo. 5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell’art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: a) una descrizione dettagliata della fabbricazione; b) una descrizione dei mezzi (come l’impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato; c) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all’art. 8, ad un organismo autorizzato; e) il certificato di prova del campione o copia conforme. 6. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario. 7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario. 8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può disporre che il fabbricante, il mandatario o l’importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza. Art. 10. Ritiro di giocattoli dal mercato. 1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente della marcatura CE a seguito della procedura di accertamento di cui all’art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato. 1-bis. L’apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l’obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni . 1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall’applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. 2. Ove si constati che giocattoli muniti della marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l’uso di cui all’art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, contenente l’indicazione dei mezzi di ricorso, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanità. Art. 11. Sanzioni. 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni. 2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 3. Chiunque viola il disposto dell’art. 4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. 4. Chiunque viola il disposto dell’art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Art. 12. Norme finali e transitorie. 1. Omissis 2. Le stazioni sperimentali, indicate all’art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell’art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalità di cui all’art. 6, comma 1. 3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA