Welfare

Avvocato del minore, una sfida ancora aperta

Giustizia. L’istituto giuridico compie un anno. Molto difficile

di Redazione

Compie un anno l?avvocato del minore, la particolare figura giuridica prevista dalla legge 149 del 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2007. L?Aiaf – Associazione italiana avvocati per la famiglia e i minori, ne fa un primo bilancio d?applicazione il 21 giugno a Firenze, nel corso del proprio convegno nazionale.

E’ stato definito una rivoluzione processuale: è l?avvocato del minore, garantito dalla legge a ogni bambino coinvolto nei casi di dichiarazione dello stato di adottabilità e nei procedimenti ex art. 336 Codice civile aventi per oggetto la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale. «Rispetto al passato», spiega Luisella Fanni dell?esecutivo Aiaf, l?associazione di avvocati che si occupano del diritto di famiglia, «quando la prima fase del procedimento relativo a questi casi era segreta e si chiudeva con un decreto del tribunale dei minorenni contro cui i genitori potevano fare solo un giudizio di opposizione, l?approccio introdotto dalla legge 149/2001 impone che il contraddittorio sia garantito fin dall?inizio. Ciò significa che fin dal momento in cui il pm fa ricorso al tribunale dei minori per accertare, per esempio, l?abbandono di un minore, il tribunale dovrà notificare ai genitori l?apertura del giudizio e, se non lo fanno da soli, nominare anche un legale d?ufficio per il minore».

La ratio della norma, che si ispira alle linee guida della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è che il minore, capace di discernimento, abbia diritto di esprimere un?opinione su questioni che lo interessano, prevedendo la possibilità di essere assistito da un legale nel procedimento. Questo primo anno di attività ha consentito di far luce sulle diverse situazioni che possono rendere problematica l?applicazione della legge. Cosa succede se c?è conflitto tra gli interessi della famiglia e quelli del minore stesso?

«Ogni tribunale ha la sua prassi», spiega la Fanni. «A Torino, per esempio, si ritiene che per il fatto che si sia avviato un ricorso sulla potestà genitoriale ci sia conflitto d?interessi, pertanto la patria potestà dei genitori viene sospesa e nominato un tutore, che potrà scegliere o meno l?avvocato». A differenza del penale, nei procedimenti civili il minore non ha un rapporto diretto con l?avvocato, ma ha un rapporto ?filtrato? da colui che ne esercita la potestà (i genitori, il tutore o il curatore).

«Questo rappresenta una sfida per l?avvocato», prosegue, «perché per rappresentare fino in fondo gli interessi del bambino è necessario avere una profonda conoscenza ed esperienza della materia, oltre alla sensibilità per affrontare un dialogo con il proprio piccolo cliente».

È questo forse uno dei passaggi più importanti che riguardano la piena applicazione dell?avvocato del minore: professionisti preparati, aggiornati e motivati. «In molti casi è già una realtà», conclude la Fanni. E per i tanti professionisti che spesso vengono anche nominati tutori, l?avvocato sottolinea la necessità di creare elenchi specifici, presso gli ordini professionali, cui il tribunale possa attingere per effettuare la nomina.

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