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Attivismo civico & Terzo settore

Balzello in agguato anche per chi abbatte le barriere

Un paradosso legislativo che penalizza i disabili

di Rosanna Schirer

La nostra Cooperativa sociale (di tipo A) sta realizzando una comunità protetta per pazienti psichiatrici a Gavirate, un comune della provincia di Varese. Nell?immobile che abbiamo locato per realizzare il progetto, occorrono interventi strutturali necessari all?abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui l?installazione di un ascensore esterno all?edificio. Il comune di Gavirate pretende sugli interventi di ristrutturazione, anche su quelli relativi all?abbattimento delle barriere architettoniche, il pagamento del 10 per cento circa, come contributo sul ?costo di costruzione?. Ma gli interventi inerenti all?abbattimento delle barriere architettoniche non dovrebbero essere esenti da oneri? G.G. Gavirate (Va) Risponde Paola Cella, Cergas Università Bocconi Gli interventi per il superamento e per l?eliminazione delle barriere architettoniche sono subordinati o in un primo caso, alla comunicazione richiesta dall?articolo 26 della Legge datata 28 febbraio 1985, n. 47 (prevista per opere esclusivamente interne che non comportano, quindi, modifiche alla sagoma né pregiudizio alla statica dell?edificio), oppure alla denuncia di inizio attività, stabilita dall?articolo 4 del Decreto legge datato 5 ottobre 1993, n. 39, convertito con modifiche, nella Legge datata 4 dicembre 1993, n. 493 (quella per opere in edifici esistenti consistenti in rampe oppure ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell?edificio), oppure ancora, all?autorizzazione edilizia. Il rilascio dell?autorizzazione edilizia e anche della denuncia di inizio attività inerenti l?eliminazione delle barriere architettoniche, è comunque esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria. Permane, tuttavia, l?onere del pagamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia, secondo le stesse modalità definite dalla legge datata 28 gennaio 1977, n. 10, che prevede, per esempio, nel caso di una concessione edilizia, riferita a costruzioni destinate ad ospitare attività turistiche, commerciali e anche direzionali, la corresponsione di un contributo pari all?incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al dieci per cento del costo documentato di costruzione.


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